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Codice Civile artt. 1575-1578

Obblighi del locatore sugli impianti dell'immobile

In vigore dal 21 aprile 1942 Nazionale Obbligo di legge
Titolo ufficiale
Codice Civile, artt. 1575, 1576, 1578 - Obbligazioni del locatore (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Pubblicazione
Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 · ESTREMO Codice Civile artt. 1575-1578
Stato di efficacia
In vigore dal 21 aprile 1942
Si applica a
Ultima verifica
10 giugno 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Artt. 1575-1578Obblighi del locatore

Il locatore deve consegnare e mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, eseguendo le riparazioni necessarie. Se al momento della consegna la cosa locata e affetta da vizi che ne diminuiscono l'idoneita all'uso, il conduttore puo chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo ESTREMO Codice Civile artt. 1575-1578www.normattiva.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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