Codice Civile artt. 1575-1578
Obblighi del locatore sugli impianti dell'immobile
- Titolo ufficiale
- Codice Civile, artt. 1575, 1576, 1578 - Obbligazioni del locatore (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
- Pubblicazione
- Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 · ESTREMO Codice Civile artt. 1575-1578
- Stato di efficacia
- In vigore dal 21 aprile 1942
- Si applica a
- Ultima verifica
- 10 giugno 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Artt. 1575-1578Obblighi del locatore
Il locatore deve consegnare e mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, eseguendo le riparazioni necessarie. Se al momento della consegna la cosa locata e affetta da vizi che ne diminuiscono l'idoneita all'uso, il conduttore puo chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo.
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