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Terzo responsabile

Terzo responsabile dell'impianto termico

Deleghi a noi la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, con un solo interlocutore. Ci assumiamo il ruolo di terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 74/2013 per le aziende, i condomini e le property a Milano e in Lombardia, e teniamo scritti i tempi, i controlli e gli adempimenti.

Aggiornata settembre 2026

Tecnici certificati la carica dei gas refrigeranti la fa personale abilitato F-gas
Lavoro a regola d'arte impianti conformi, con la dichiarazione di conformità di legge
Tempi garantiti interventi nei tempi concordati, scritti nel contratto

01Cos'è il ruolo

Cos'è il terzo responsabile

Il proprietario o l'amministratore di un immobile può decidere di non gestire in proprio l'impianto termico e delegarne a un terzo l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione. Quel terzo prende il nome di terzo responsabile: è la figura che, una volta ricevuta la delega, risponde della corretta gestione dell'impianto e degli adempimenti collegati. È un modo per affidare a chi ha le competenze tecniche un compito che richiede continuità e attenzione, mantenendo un riferimento chiaro per chiunque debba sapere chi gestisce l'impianto.

La cornice di riferimento è il DPR 74/2013, che disciplina l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici. Quella cornice è in movimento: dal dicembre 2025 il Ministero dell'Ambiente ha annunciato una revisione del DPR 74/2013 che toccherebbe alcune frequenze dei controlli e la soglia di potenza degli impianti soggetti. È una bozza, non ancora in vigore: la teniamo d'occhio in Gazzetta. Delegare a un terzo è una facoltà del responsabile dell'impianto, a qualunque potenza, e in Lombardia è possibile solo se i generatori stanno in un locale tecnico dedicato. Conviene quando la conduzione chiede personale qualificato che non hai: sopra i 232 kW, per esempio, serve un conduttore con il patentino. Abbiamo messo in fila quando serve un terzo responsabile e chi può farlo. Non è una scorciatoia per togliersi un peso: è una scelta gestionale che, fatta bene, dà a chi possiede l'immobile un solo interlocutore e una responsabilità operativa affidata a chi l'impianto lo conosce.

Deleghi la gestione, non la perdi di vista il terzo responsabile risponde di esercizio e manutenzione dell'impianto termico, con un solo interlocutore e tutto scritto nel contratto.

02Quando serve

Quando serve e a chi

Aziende

Hai una centrale termica e non un tecnico responsabile interno che possa seguirla ogni giorno. Deleghi a noi la conduzione e la manutenzione degli apparecchi a gas oltre i 35 kW, il cui riferimento di buona tecnica è la UNI 10435, e ti liberi della gestione operativa senza perdere il controllo dell'impianto. Sopra quella soglia cambiano anche progettazione e verifica: abbiamo messo in fila cosa chiedono le norme a un impianto a gas oltre i 35 kW.

Condomini

Il riscaldamento è centralizzato e l'amministratore preferisce delegare l'esercizio e la manutenzione a un terzo. Così ha un solo riferimento per controlli, urgenze e adempimenti, invece di seguire l'impianto in prima persona. Se invece il condominio è allacciato a una rete di telecalore, la centrale non c'è e valgono le regole ARERA su misura, recesso e distacco: le abbiamo riassunte nella scheda sulla delibera ARERA sul teleriscaldamento.

Property e multi-sede

Gestisci più immobili e vuoi un unico responsabile per gli impianti termici, con la stessa logica su ogni sede. Un solo contratto, un solo interlocutore, e adempimenti tenuti in ordine immobile per immobile.

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Se ti serve un terzo responsabile lo capiamo dal tuo impianto

Lo vediamo in sopralluogo: potenza, tipo di impianto e gestione attuale, in modo informativo.

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03Le responsabilità

Di cosa ci occupiamo

Esercizio e conduzione

Teniamo l'impianto termico in funzione nelle condizioni previste, seguendone l'esercizio e la conduzione giorno per giorno. È il cuore della delega: la gestione operativa passa a noi, secondo il DPR 74/2013, che fissa anche quando si può accendere il riscaldamento, zona per zona. A Milano i limiti sono più stretti di quelli nazionali e cambiano ogni anno: per la stagione 2025-2026 li fissa l'ordinanza comunale 41/2025, con periodo di accensione, ore giornaliere e temperature massime.

Controlli e manutenzione a norma

Programmiamo i controlli e la manutenzione richiesti, a calendario e tracciati. Si controlla prima che si rompa, e gli interventi restano allineati a quanto previsto dal DPR 74/2013. Quale controllo tocca a ogni impianto, e ogni quanto, lo abbiamo messo nel calendario dei controlli previsti dal DPR 74/2013. Tra le parti che seguiamo rientra il fumo: abbiamo spiegato di chi è la responsabilità del camino e dello scarico fumi, e cosa cambia con la revisione della serie EN 13384 sul calcolo dei camini. Teniamo d'occhio anche l'acqua che circola nell'impianto, perché calcare e fanghi si mangiano rendimento e durata: ne parliamo in il trattamento dell'acqua di circuito.

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Libretto di impianto e adempimenti

Teniamo aggiornato il libretto di impianto e gli adempimenti collegati. In Lombardia questo passa dal catasto regionale CURIT, dove l'impianto e i suoi controlli vanno registrati. Se stai prendendo in carico un edificio, abbiamo raccolto quali documenti dell'impianto pretendere e conservare.

Rapporti con gli enti e reportistica

Ci facciamo carico dei rapporti con gli enti per la parte che ci compete e ti diamo la reportistica dopo ogni intervento. Resta lo storico dell'impianto, utile per le verifiche e per chi amministra.

04Perché Flow

Perché affidarci il ruolo conviene

Lo gestiamo a canone, con la stessa logica di continuità con cui seguiamo gli impianti: una cifra prevedibile per tutto l'anno, e la responsabilità operativa che resta in capo a noi senza sorprese in fattura. Conosciamo l'impianto da vicino e rispondiamo in fretta quando serve, perché sappiamo dove ha i suoi punti deboli e come reagisce nei mesi di picco. È una conoscenza che non sta in un manuale e che rende ogni intervento più rapido e più mirato.

Soprattutto, avere un terzo responsabile con noi vuol dire un solo interlocutore per responsabilità, conduzione e manutenzione. Niente rimpalli tra fornitori diversi quando qualcosa non va, niente adempimenti che restano scoperti perché nessuno se ne occupa. Un riferimento che risponde, conosce l'impianto e ne risponde nel tempo: la gestione diventa una cosa scritta nel contratto e verificabile nei report, non un peso che torna sul tavolo a ogni stagione.

Domande frequenti

Cos'è il terzo responsabile dell'impianto termico?

Il terzo responsabile è la figura a cui il proprietario o l'amministratore delega l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico. Chi assume il ruolo risponde della corretta gestione dell'impianto e dei relativi adempimenti. Quando ci occupiamo noi di questo ruolo, diventiamo l'interlocutore unico per la gestione dell'impianto: ti togliamo la responsabilità operativa e la tieni scritta in un contratto, con tempi e modi definiti.

Quando è obbligatorio il terzo responsabile?

Per legge il terzo responsabile non è mai obbligatorio: il DPR 74/2013, all'articolo 6, lascia la delega alla scelta del responsabile dell'impianto, a qualunque potenza. Le regole dicono quando si può delegare e a chi: in Lombardia solo se i generatori stanno in un locale tecnico dedicato, e sopra i 350 kW i requisiti in più li deve avere il terzo responsabile. Delegare conviene quando l'impianto chiede personale qualificato che non hai: sopra i 232 kW serve un conduttore con il patentino. In sopralluogo verifichiamo se è il tuo caso.

Chi può essere terzo responsabile?

Per il D.Lgs 192/2005 il terzo responsabile è un'impresa con i requisiti di legge e una capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata agli impianti che gestisce. In Lombardia deve essere iscritta alla Camera di commercio o all'albo degli artigiani e abilitata ai sensi del DM 37/2008. Non è una delega che si può dare a chiunque: chi assume il ruolo risponde della gestione, quindi servono competenze, struttura e continuità. Noi assumiamo questo ruolo per gli impianti che gestiamo, con personale qualificato e un riferimento sempre raggiungibile per aziende, condomini e property.

Cosa cambia per l'amministratore di condominio?

Per un condominio con riscaldamento centralizzato, l'amministratore può delegare a un terzo responsabile l'esercizio e la manutenzione dell'impianto. Passano al terzo la responsabilità operativa e le pratiche: in Lombardia comunica lui l'incarico tramite il catasto CURIT, trasmette la dichiarazione di avvenuta manutenzione e, secondo il contratto-tipo regionale, tiene il libretto di impianto. L'amministratore ha così un solo riferimento per controlli e urgenze, ma sul CURIT deve comunque comunicare la propria nomina e il nome del terzo responsabile. Resta una scelta dell'amministrazione: in sopralluogo valutiamo se nel vostro caso conviene e cosa comporterebbe.

Come si formalizza la nomina del terzo responsabile?

La nomina si formalizza con l'atto di delega del responsabile dell'impianto e, nello stesso momento, con l'atto scritto in cui il terzo si assume la responsabilità: lo chiede l'articolo 6 del DPR 74/2013. In Lombardia la Regione propone uno schema tipo di contratto di nomina, allegato alle disposizioni operative che attuano la DGR XI/3502/2020. Il terzo responsabile informa poi l'autorità competente tramite il catasto regionale CURIT: della delega entro 10 giorni lavorativi, della revoca o della rinuncia entro 2 giorni lavorativi. Segnala anche le variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto. Quando il terzo responsabile siamo noi, questi passaggi li curiamo noi, nei termini previsti dal DPR 74/2013.

Potete fare da terzo responsabile per le caldaie di un condominio?

Sì. Possiamo fare da terzo responsabile per le caldaie e le centrali termiche di un condominio o di un'azienda, quando l'amministratore o il proprietario sceglie di delegare. Il DPR 74/2013, all'articolo 6, prevede che il responsabile dell'impianto possa delegare esercizio, conduzione, controllo e manutenzione a un'impresa abilitata: è una facoltà, non un obbligo. Sopra i 350 kW di potenza nominale al focolare il terzo responsabile deve avere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure l'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28 (DPR 74/2013, art. 6, comma 8). In Lombardia, però, la delega si può dare solo se i generatori sono installati in un locale tecnico dedicato, qualunque sia l'impianto. La regola nazionale è meno stretta: esclude la delega per le singole unità abitative con il generatore fuori da un locale dedicato.

C'è un obbligo di nominare il terzo responsabile?

No. L'obbligo del terzo responsabile non esiste: la nomina è una facoltà. Il DPR 74/2013, all'articolo 6, dice che il responsabile dell'impianto può delegare a un'impresa abilitata l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione. Quello che resta sempre obbligatorio è che qualcuno risponda dell'impianto: se non deleghi, quel qualcuno sei tu - proprietario, amministratore o occupante - con le scadenze, i controlli e il libretto sulle spalle. La delega serve a spostare la responsabilità su chi lo fa di mestiere, non a crearne una nuova.

Chi risponde della caldaia condominiale?

Di una caldaia condominiale risponde l'amministratore, che per legge è il responsabile dell'impianto termico centralizzato: il DPR 74/2013 gli affida esercizio, conduzione, controllo e manutenzione. Può nominare un terzo responsabile, cioè delegare questi compiti a un'impresa abilitata, e con la delega passano anche le responsabilità. La nomina è una facoltà, qualunque sia la potenza dell'impianto: si sceglie perché conviene, non perché tocca. La potenza conta invece per chi riceve l'incarico: sopra i 350 kW di potenza nominale al focolare il terzo responsabile deve avere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure l'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28 (DPR 74/2013, art. 6, comma 8).

Quanto costa il terzo responsabile di un impianto termico?

Non esiste una tariffa di legge: il costo dipende dalla potenza dell'impianto, dal numero di generatori e dagli obblighi di conduzione e controllo che ci assumiamo. Di norma è un canone annuo, proporzionato alla centrale termica. Ti diamo una cifra dopo il sopralluogo, dentro il contratto di gestione a canone, senza voci a sorpresa.

Che differenza c'è tra terzo responsabile e manutentore?

Sono due ruoli distinti. Il manutentore esegue gli interventi tecnici sull'impianto; il terzo responsabile è la figura, nominata dal proprietario o dall'amministratore ai sensi del DPR 74/2013, che assume la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dell'impianto termico. La conduzione degli impianti termici è la parte quotidiana - far funzionare l'impianto nei limiti previsti, tenere in ordine libretto e controlli periodici - mentre la manutenzione è l'intervento sulla macchina. Possiamo ricoprire entrambi i ruoli, così responsabilità e operatività restano in capo a un unico interlocutore.

Fate consulenza sul terzo responsabile degli impianti termici?

Sì, ed è spesso il primo passo. Prima di firmare una nomina guardiamo l'impianto e le carte - potenza, libretto, controlli registrati, contratti già in essere - e ti diciamo se la delega serve davvero e a quali condizioni. Se non conviene lo diciamo: resta la manutenzione a canone, con gli stessi controlli, e l'esercizio in capo al proprietario o all'amministratore. La consulenza non è un servizio a parte da vendere: è il modo in cui iniziamo il lavoro.

Per i termini - libretto di impianto e responsabile tecnico - c'è il glossario; e sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici trovi i riferimenti, a partire dal DPR 74/2013, nella normativa impianti.

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