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art. 8 DL 38/2026 conv. L. 88/2026

Legge 22 maggio 2026, n. 88 (conversione DL 38/2026)

In vigore Nazionale

L'art. 8 del DL 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (che ha assorbito il DL 42/2026), riconosce alle imprese "esodate" della Transizione 5.0 - quelle che avevano trasmesso la comunicazione con conferma GSE ma sono rimaste senza copertura per esaurimento delle risorse - un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'89,77% del credito originariamente richiesto per gli investimenti degli Allegati A e B, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

Titolo ufficiale
Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Pubblicazione
art. 8 DL 38/2026 conv. L. 88/2026
Stato di efficacia
In vigore
Ultima verifica
2 luglio 2026, su fonte primaria
Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo art. 8 DL 38/2026 conv. L. 88/2026 → www.normattiva.it

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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