Scopri Flow
Servizi
Per Chi
Risorse
Parla con un umano

Approfondimento

Accensione del riscaldamento: date, zone climatiche e regole

Ogni autunno torna la stessa domanda: da quando si può accendere, per quante ore e a che temperatura. Le regole non le decide il freddo, ma la zona climatica del tuo comune. Vediamo date e limiti del DPR 74/2013, con la tabella per zona e cosa succede quando arriva un'ondata di gelo in anticipo.

Da quando si può accendere il riscaldamento?

La data di accensione dipende dalla zona climatica in cui ricade il comune, non dalla temperatura percepita. L'Italia è divisa in sei zone climatiche, dalla A alla F, in base ai gradi giorno del territorio, e a ciascuna il DPR 74/2013 assegna un periodo di accensione e un numero massimo di ore al giorno (DPR 74/2013, art. 4). Più il clima è rigido, più lunga è la stagione consentita.

Milano e la maggior parte dei comuni della Lombardia ricadono in zona E: la stagione parte il 15 ottobre e finisce il 15 aprile. Le zone più fredde, come i comuni di montagna in zona F, non hanno limiti di durata. È il primo dato da fissare: prima ancora di controllare la caldaia, conviene sapere in quale zona sei, perché è quella a dettare il calendario. Il riferimento canonico è la scheda del DPR 74/2013 nella nostra sezione normativa.

Zone climatiche A-F: la tabella di date e ore

Ogni zona ha un periodo di accensione e un tetto di ore giornaliere fissati dall'articolo 4 del DPR 74/2013. Le ore non sono continuative: vanno collocate tra le 5 e le 23, e restano limiti massimi, non minimi. Nulla vieta di tenere l'impianto acceso meno del consentito. Ecco il quadro completo.

Periodi e ore di accensione per zona climatica (DPR 74/2013, art. 4).
ZonaPeriodo consentitoOre massime al giorno
A1 dicembre - 15 marzo6 ore
B1 dicembre - 31 marzo8 ore
C15 novembre - 31 marzo10 ore
D1 novembre - 15 aprile12 ore
E (Milano)15 ottobre - 15 aprile14 ore
Fnessuna limitazione di periodonessun limite di durata
Ore massime di accensione al giorno, per zona Zona A 6 h Zona B 8 h Zona C 10 h Zona D 12 h Zona E 14 h (Milano) Zona F senza limiti
Ore massime giornaliere per zona climatica. Fonte: DPR 74/2013, art. 4.

A quanti gradi si può tenere il riscaldamento?

La temperatura media dell'aria negli ambienti riscaldati non deve superare 20 gradi, con 2 gradi di tolleranza, per abitazioni, uffici, negozi e simili; per gli edifici industriali e artigianali il limite scende a 18 gradi più 2 di tolleranza (DPR 74/2013, art. 3). È una media ponderata dei locali riscaldati, non un valore da rispettare stanza per stanza.

La distinzione conta per chi gestisce spazi misti: un capannone con annessi uffici ha due soglie diverse nello stesso immobile. Il valore si misura come media, quindi una sala molto calda si compensa con ambienti più freddi. Alzare la caldaia oltre il limite non scalda di più a parità di comfort: aumenta solo il consumo e sposta il termostato in zona di contestazione.

Freddo in anticipo: si può derogare?

Sì, ma entro limiti precisi. Fuori dalla zona F, gli impianti possono funzionare in deroga rispetto ai periodi previsti solo in presenza di condizioni climatiche che lo giustifichino, e comunque con una durata giornaliera ridotta rispetto al massimo (DPR 74/2013, art. 4). La deroga non è automatica: la dispone il sindaco con un'ordinanza, che può anticipare l'accensione o allargare gli orari quando arriva un'ondata di freddo fuori stagione.

Per questo, in autunno, conviene tenere d'occhio le comunicazioni del proprio comune: le date della tabella sono la regola di base, l'ordinanza è l'eccezione motivata. Chi gestisce impianti centralizzati, in particolare, deve poter reagire in fretta a un provvedimento, e qui torna utile un partner che segua l'impianto tutto l'anno. Se il tema è più ampio, la nostra sezione normativa raccoglie le norme che riguardano gli impianti termici.

Valgono anche per pompe di calore e teleriscaldamento?

Sì. I limiti di periodo, ore e temperatura del DPR 74/2013 valgono per gli impianti termici di climatizzazione invernale, a prescindere dalla tecnologia: caldaia a gas, pompa di calore o allaccio al teleriscaldamento seguono lo stesso calendario di zona. Cambia il regime dei controlli di efficienza energetica, non il limite di esercizio stagionale.

Nella pratica quotidiana la differenza la fa la contabilizzazione: dove il calore è misurato per unità, ogni famiglia paga in base a quanto consuma, e i limiti di legge diventano anche una leva di spesa. Se abiti in un condominio con impianto centralizzato, il tema si intreccia con l'obbligo di contabilizzazione del calore, che abbiamo trattato a parte.

Cosa controllare prima di riaccendere l'impianto?

Prima del primo avvio stagionale conviene una verifica: spurgo dell'aria dai radiatori, controllo della pressione dell'acqua in caldaia, prova di accensione e verifica dei fumi. È il momento in cui emergono i guasti rimasti nascosti per mesi, e ripararli a impianto freddo costa meno che a stagione avviata. Un controllo pre-stagione riduce il rischio di trovarsi senza calore nella prima settimana di freddo.

Per le caldaie a gas la stagione è anche l'occasione per mettersi in regola con la manutenzione e il controllo dei fumi della caldaia: il controllo di efficienza energetica ha frequenze diverse per potenza e combustibile, e la sua cadenza la fissa lo stesso DPR 74/2013. Gli adempimenti specifici, con il bollino, li abbiamo raccolti nella guida su bollino blu e revisione della caldaia.

Chi tiene sotto controllo periodi, ore e manutenzione?

Per una casa singola bastano attenzione e un buon promemoria. Per un condominio o un immobile a reddito, rispettare periodi, orari e temperature, reagire a un'ordinanza e tenere in regola i controlli diventa un lavoro continuo, non un adempimento di ottobre. È qui che la gestione affidata a un partner cambia il conto a fine anno: meno fermi, meno corse dell'ultimo minuto, spesa nota in anticipo.

Noi seguiamo gli impianti termici a canone: controllo pre-stagione, manutenzione programmata e interventi in caso di guasto con tempi concordati, budget definito per l'anno. A Milano e in Lombardia, dove la zona E porta una stagione lunga sei mesi, è il modo per arrivare all'accensione già pronti. Per le caldaie domestiche il punto di partenza è la gestione della caldaia con controllo dei fumi.

Domande frequenti

Quando si può accendere il riscaldamento a Milano?

Milano è in zona climatica E: il riscaldamento si può tenere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore al giorno, distribuite tra le 5 e le 23 (DPR 74/2013, art. 4). Vale anche per gran parte dei comuni della Lombardia, che ricadono in zona E.

Quante ore al giorno può restare acceso il riscaldamento?

Dipende dalla zona climatica: 6 ore in zona A, 8 in zona B, 10 in zona C, 12 in zona D e 14 in zona E; la zona F non ha limiti di durata (DPR 74/2013, art. 4). Le ore non devono essere continuative e vanno collocate tra le 5 e le 23. Sono limiti massimi, non minimi.

A quale temperatura si può tenere il riscaldamento?

La media ponderata negli ambienti non deve superare 20 gradi, con 2 gradi di tolleranza, per abitazioni, uffici e simili; il limite scende a 18 gradi più 2 di tolleranza per gli edifici industriali e artigianali (DPR 74/2013, art. 3). Il valore si misura come media dei locali riscaldati, non stanza per stanza.

Si può accendere il riscaldamento fuori dal periodo consentito?

Fuori dalla zona F, gli impianti possono funzionare in deroga fuori dai periodi previsti solo in presenza di condizioni climatiche che lo giustifichino, e comunque con una durata giornaliera ridotta (DPR 74/2013, art. 4). In pratica la deroga spetta al sindaco, che con un'ordinanza può anticipare l'accensione o ampliare gli orari.

Le regole di accensione valgono anche per le pompe di calore?

Sì. I limiti di periodo, ore e temperatura del DPR 74/2013 valgono per gli impianti termici di climatizzazione invernale, indipendentemente dalla tecnologia: caldaia a gas, pompa di calore o teleriscaldamento. Cambiano i controlli di efficienza energetica, non i limiti di esercizio stagionali.

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo gestionale: cosa cambia, per chi decide, sul conto a fine anno.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08.

Fonti

  1. Presidente della Repubblica, DPR 16 aprile 2013, n. 74 - esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, art. 3 e art. 4, consultato 2026-09-04, normattiva.it
  2. ENEA, Riscaldamenti: 10 consigli per risparmiare e tutelare l'ambiente, consultato 2026-09-04, efficienzaenergetica.enea.it

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl, aggiornata 2026. Non costituisce consulenza tecnica o legale. Date, ore e temperature sono i valori del DPR 74/2013 alla data indicata; il singolo comune può adottare ordinanze in deroga. Verifica sempre la zona climatica del tuo comune e le eventuali comunicazioni locali.

Approfondimenti collegati

Parliamone

Arriva alla stagione con l'impianto pronto.

Facciamo il controllo pre-stagione della caldaia e ti diciamo se è tutto in regola per l'accensione. Poi, se vuoi, la seguiamo a canone tutto l'anno. Ti rispondiamo a breve.

Sei un'azienda o un privato?

oppure scrivici due righe a