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DPR 74/2013

Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici

In vigore dal 12 luglio 2013 Nazionale Obbligo di legge

Il DPR 74/2013 fissa i criteri nazionali per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Stabilisce i limiti di temperatura negli ambienti, le frequenze dei controlli di efficienza energetica in base alla potenza e al combustibile, e l'obbligo del libretto di impianto. In Lombardia il catasto degli impianti termici è gestito tramite il sistema regionale CURIT. La manutenzione e la rendicontazione tracciata sono un obbligo di legge, distinto dall'obbligo di continuità. Il decreto resta in vigore fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 4, comma 1-quinquies, del D.Lgs 192/2005, che ne dispone l'abrogazione (articolo 17, comma 4, del D.Lgs 48/2020). Si applica agli impianti termici di tutti gli edifici e settori.

Titolo ufficiale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
Pubblicazione
GU Serie Generale n. 149 del 27 giugno 2013 · DPR 74/2013
Stato di efficacia
In vigore dal 12 luglio 2013
Attuazione italiana
DM 10 febbraio 2014 (modelli di libretto e rapporto di controllo)
Si applica a
Ultima verifica
17 settembre 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 2Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del D.Lgs 192/2005.

Art. 6, commi 1 e 3Responsabile dell'impianto e delega al terzo responsabile

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarli a un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. Il responsabile o, in caso di delega, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto con cui il terzo assume la responsabilità, anche come destinatario delle sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 11, va redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Art. 6, comma 8Terzo responsabile per impianti oltre 350 kW al focolare

Per gli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente sugli appalti pubblici, il terzo responsabile deve avere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure l'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 (impianti tecnologici) o OS 28.

Allegato AFrequenza dei controlli - generatori di calore a fiamma

La cadenza dei controlli di efficienza energetica dipende dal combustibile e dalla potenza. Generatori a combustibile liquido o solido: ogni 2 anni tra 10 e 100 kW, ogni anno da 100 kW in su. Generatori a gas, metano o GPL: ogni 4 anni tra 10 e 100 kW, ogni 2 anni da 100 kW in su. Le soglie si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

Allegato AFrequenza dei controlli - macchine frigorifere, pompe di calore, teleriscaldamento e cogenerazione

Macchine frigorifere e pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico o ad assorbimento a fiamma diretta: ogni 4 anni tra 12 e 100 kW, ogni 2 anni da 100 kW in su. Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico: ogni 4 anni da 12 kW in su. Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica: ogni 2 anni da 12 kW in su. Impianti alimentati da teleriscaldamento, con sottostazione di scambio termico oltre 10 kW: ogni 4 anni. Impianti cogenerativi: ogni 4 anni sotto i 50 kW di potenza elettrica (microcogenerazione), ogni 2 anni da 50 kW in su. Le soglie si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo DPR 74/2013 → www.normattiva.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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