DPR 74/2013
Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici
- Titolo ufficiale
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 149 del 27 giugno 2013 · DPR 74/2013
- Stato di efficacia
- In vigore dal 12 luglio 2013
- Attuazione italiana
- DM 10 febbraio 2014 (modelli di libretto e rapporto di controllo)
- Si applica a
- Ultima verifica
- 27 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 6Responsabile dell'impianto e delega al terzo responsabile
L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico spettano al responsabile dell'impianto: l'occupante o il proprietario per le singole unità, l'amministratore per i condomini con impianto centralizzato, il proprietario o un suo delegato per gli edifici di soggetti diversi dalle persone fisiche. Il responsabile può delegare questi compiti a un terzo responsabile, cioè un'impresa abilitata con capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata agli impianti gestiti, che assume per iscritto la responsabilità del loro corretto esercizio. La delega non è ammessa per le singole unità abitative il cui generatore non sia installato in un locale tecnico dedicato. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 350 kW il terzo responsabile deve possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure l'attestazione SOA nelle categorie OG 11 o OS 28.
Allegato BFrequenza dei controlli di efficienza energetica
La periodicità dei controlli dipende dalla potenza e dal combustibile dell'impianto: per i generatori a gas tra 10 e 100 kW il controllo e quadriennale, oltre 100 kW biennale; per gli impianti a combustibile solido o liquido biennale; per le pompe di calore quadriennale.
Copia di archivio → web.archive.org
Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.