D.Lgs 261/2007
Servizi trasfusionali ed emoteche: locali a temperatura controllata
Il D.Lgs 261/2007 disciplina la qualità e la sicurezza del sangue e degli emocomponenti e impone requisiti stringenti sulla conservazione, con impatto diretto sugli impianti. Richiede che i servizi trasfusionali e le emoteche dispongano di locali a temperatura controllata e che le frigoemoteche siano dotate di monitoraggio continuo della temperatura e di sistemi di allarme. La continuità del controllo termico e una condizione di legge per la conservazione delle sacche. Riguarda servizi trasfusionali, emoteche e strutture sanitarie con conservazione del sangue.
- Titolo ufficiale
- Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 - Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE sulla qualità e sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti
- Pubblicazione
- GU n. 19 del 23 gennaio 2008 · D.Lgs 261/2007
- Stato di efficacia
- In vigore dal 7 febbraio 2008
- Si applica a
- Ultima verifica
- 17 settembre 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Conservazione del sangueLocali a temperatura controllata
I servizi trasfusionali e le emoteche devono disporre di locali illuminati, ventilati e a temperatura controllata; emoteche e frigoemoteche devono essere dotate di monitoraggio continuo della temperatura e di sistemi di allarme.
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