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DM 329/2004

Attrezzature a pressione: messa in servizio e verifiche periodiche

In vigore dal 12 febbraio 2005 Nazionale Obbligo di legge

Il DM 329/2004 è il regolamento sulla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, adottato in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs 93/2000. Prevede la dichiarazione di messa in servizio all'ISPESL e all'ASL, la verifica di primo impianto per le attrezzature assemblate dall'utilizzatore sull'impianto, le verifiche periodiche di integrità e di funzionamento e la riqualificazione periodica secondo gli allegati A e B. Esclude, fra l'altro, le tubazioni per il riscaldamento o il raffreddamento dell'aria ed esenta dalla riqualificazione alcuni recipienti degli impianti frigoriferi. Riguarda gli impianti con componenti in pressione in tutti i settori.

Titolo ufficiale
Decreto del Ministro delle attività produttive 1 dicembre 2004, n. 329 - Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Pubblicazione
GU n. 22 del 28 gennaio 2005 - Suppl. Ordinario n. 10 · Normattiva 2004-12-01;329
Stato di efficacia
In vigore dal 12 febbraio 2005
Si applica a
Ultima verifica
29 settembre 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 2, comma 1, lett. c) e n) · EsclusioniCosa resta fuori dal regolamento

Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonché ai seguenti oggetti: [...] c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar; [...] n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria;

Art. 4, commi 1-3 · Verifica di primo impiantoIl controllo di messa in servizio

Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.

Art. 6, comma 1 · Dichiarazione di messa in servizioCosa invia l'utilizzatore

All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio; b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; [...] d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta; [...]

Art. 7, comma 1 · Obblighi degli utilizzatoriSe una verifica salta

La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori: a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti; b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio;

Art. 8 · Verifiche periodicheL'obbligo dopo la messa in servizio

Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.

Art. 10, comma 3 · Riqualificazione periodicaCon quale frequenza

La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione, indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature.

Art. 11, comma 1, lett. b) · Esenzioni dalla riqualificazione periodicaRecipienti degli impianti frigoriferi

Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica: [...] b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo Normattiva 2004-12-01;329 → www.normattiva.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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