DPR 14 gennaio 1997, n. 37
Requisiti minimi delle strutture sanitarie
Il DPR 14 gennaio 1997, n. 37 fissa i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle strutture sanitarie, compresi i parametri ambientali dei locali critici. Per la sala operatoria chiede una temperatura fra 20 e 24 gradi d'estate e d'inverno, umidità relativa fra il 40 e il 60 per cento, 15 ricambi d'aria l'ora di aria esterna senza ricircolo e filtraggio dell'aria al 99,97 per cento. Un impianto fermo che porta questi parametri fuori soglia incide sulla possibilità di operare. Riguarda cliniche, case di cura e poliambulatori.
- Titolo ufficiale
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento per i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 1997 · DPR 37/1997 (14 gennaio 1997)
- Stato di efficacia
- In vigore dal 7 marzo 1997
- Si applica a
- Ultima verifica
- 24 settembre 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Requisiti minimi impiantisticiSala operatoria
La sala operatoria deve essere dotata di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrotermiche: temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; umidità relativa estiva e invernale 40-60%; ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h; filtraggio aria 99.97%.
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