Accordo Stato-Regioni 7/5/2015 (Atto 79/CSR)
Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi
- Titolo ufficiale
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" (Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015)
- Pubblicazione
- Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 79/CSR · ESTREMO Rep. Atti 79/CSR
- Stato di efficacia
- In vigore dal 7 maggio 2015
- Attuazione italiana
- Cogenza via art. 271 D.Lgs 81/2008 (valutazione rischio biologico)
- Si applica a
- Ultima verifica
- 10 giugno 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Valutazione del rischioDocumento di valutazione e gestione del rischio legionella
Le strutture turistico-ricettive, termali e sanitarie effettuano una valutazione del rischio legionellosi, di norma con cadenza biennale, e redigono un documento che individua i punti critici dell'impianto idrico e di climatizzazione e le misure di controllo adottate.
Misure di controlloTemperatura e manutenzione
Tra le misure di prevenzione le linee guida indicano il controllo della temperatura dell'acqua, poiche la Legionella prolifera in modo ottimale tra 32 e 45 gradi, la manutenzione e la pulizia periodica dei componenti dell'impianto e la tenuta di un registro degli interventi.
Copia di archivio → web.archive.org
Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.