Regolamento (UE) 2024/573
Gas fluorurati a effetto serra: divieti d'uso, quote e certificazione
- Titolo ufficiale
- Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014
- Pubblicazione
- GUUE del 20 febbraio 2024 · CELEX 32024R0573
- Stato di efficacia
- In vigore dall'11 marzo 2024 · etichettatura e quote dal 1° gennaio 2025
- Sostituisce
- Regolamento (UE) 517/2014, abrogato
- Attuazione italiana
- DPR 146/2018 (certificazioni e Banca Dati) · D.Lgs 163/2019 (sanzioni)
- Si applica a
- Ultima verifica
- 23 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 5 · Controlli delle perditeOgni quanto si controlla un impianto
Il controllo delle perdite riguarda le apparecchiature che contengono almeno 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas dell'allegato I, o almeno 1 chilogrammo dei gas dell'allegato II, sezione 1. Le frequenze minime crescono con la carica: almeno ogni 12 mesi sotto le 50 tonnellate di CO2 equivalente, ogni 6 mesi da 50 a 500, ogni 3 mesi da 500 in su; con un sistema di rilevamento delle perdite installato l'intervallo raddoppia. Le apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate come tali restano escluse sotto le 10 tonnellate di CO2 equivalente, o sotto i 2 chilogrammi per i gas dell'allegato II, sezione 1, e sotto i 3 chilogrammi negli edifici residenziali. Sulle apparecchiature fisse il controllo lo esegue una persona certificata.
Art. 7 · Tenuta dei registriCosa deve contenere il registro dell'impianto
Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo delle perdite l'operatore istituisce e tiene un registro con: tipo e quantità di gas contenuti, quantità aggiunte in installazione, in manutenzione o dopo una perdita con la relativa data, quantità recuperate, se il gas aggiunto era riciclato o rigenerato con nome e indirizzo dell'impianto che lo ha trattato, identità dell'impresa e del tecnico che ha eseguito l'intervento con il numero di certificato, date e risultati dei controlli e delle eventuali riparazioni, e le misure prese in caso di smantellamento.
Art. 10 · Certificazione e formazioneChi può intervenire sul circuito
Installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, i controlli delle perdite e il recupero del gas sono riservati a persone fisiche certificate. Per il condizionamento d'aria dei veicoli a motore e per alcune apparecchiature mobili basta un attestato di formazione. Certificazione e attestato coprono anche le alternative ai gas fluorurati, refrigeranti naturali inclusi.
Art. 13 · Controllo dell'usoDivieti d'uso per assistenza e manutenzione
Dal 1° gennaio 2025 è vietato l'uso di gas fluorurati vergini con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 per l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione; il divieto si estende dal 1° gennaio 2026 alle apparecchiature di condizionamento d'aria e alle pompe di calore. Per i gas rigenerati o riciclati la deroga vale rispettivamente fino al 2030 e al 2032.
Allegato IV · Divieti di immissioneApparecchiature non più immettibili sul mercato
Dal 1° gennaio 2025 sono vietate le apparecchiature autonome di refrigerazione con GWP pari o superiore a 150, esclusi i chiller; dal 1° gennaio 2027 i sistemi split fino a 12 kW con GWP pari o superiore a 150 e oltre 12 kW con GWP pari o superiore a 750.
Allegato VII · QuoteRiduzione progressiva degli HFC
La quantità massima di HFC immettibile sul mercato dell'Unione è fissata in 42.874.410 tonnellate di CO2 equivalente l'anno per il periodo 2025-2026, con riduzione progressiva fino all'azzeramento dal 2050.
Art. 17 · Importi dovuti per l'assegnazione delle quotePrezzo di assegnazione delle quote di HFC
L'assegnazione delle quote di immissione in consumo di HFC è subordinata al pagamento di 3 euro per tonnellata di CO2 equivalente (art. 17, par. 5). Le regole sulle quote si applicano dal 1° gennaio 2025, quindi le quote assegnate nel 2025 per il 2026 scontano il prezzo di 3 euro a tonnellata; produttori e importatori versano l'importo alla Commissione tramite il portale F-gas. Non è un obbligo per l'impresa che installa: il costo si riflette lungo la catena e si sente sul prezzo dei gas refrigeranti (es. R-452A), quindi sugli interventi di manutenzione con ricarica.
Copia di archivio del 10 giugno 2026 → web.archive.org
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