Regolamento Edilizio del Comune di Milano
Unità esterne, canne fumarie e vani tecnici a Milano
- Titolo ufficiale
- Regolamento Edilizio del Comune di Milano (approvato il 24 febbraio 2016 e successivi aggiornamenti) - Titolo VII
- Pubblicazione
- Comune di Milano, approvato il 24 febbraio 2016 e aggiornamenti · Regolamento Edilizio Milano 2016
- Stato di efficacia
- In vigore dal 24 febbraio 2016
- Si applica a
- Ultima verifica
- 16 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Titolo VIIUnità esterne e volumi tecnici
Il regolamento disciplina la collocazione delle unità esterne degli impianti di climatizzazione, che non possono essere installate in facciata su strada e vanno opportunamente mascherate, oltre ai requisiti per canne fumarie, ventilazione meccanica controllata e vani tecnici.
Copia di archivio → web.archive.org
Giurisprudenza
Come i tribunali hanno letto questa norma nei casi concreti. Sono pronunce sui singoli casi, non legge né consulenza: ogni situazione fa storia a sé.
Trib. Genova, sentenza 1624/2025 - distanze dell'unità esterna dal confine
Il Tribunale di Genova (sentenza n. 1624/2025 del 16 giugno 2025) ha applicato l'art. 889 del Codice Civile - le distanze minime dal confine previste per pozzi, cisterne e tubi che contengono materie esplosive o gas - all'unità esterna di una pompa di calore, per la presenza del gas refrigerante e il connesso rischio di esplosione o fuoriuscita. Ha ordinato l'arretramento dell'unità dal confine del vicino. È una pronuncia di merito di primo grado, non un principio consolidato, ma segnala che dove collochiamo l'unità esterna conta anche verso il vicino, oltre ai vincoli edilizi di questo regolamento. In fase di progetto verifichiamo la distanza dal confine, non solo le prescrizioni comunali sul posizionamento.
Testo della sentenza → apps.dirittopratico.it
Cass. civ. sez. II, sentenza 9573/2026 - le delibere sull'unità esterna vanno esaminate, non solo le foto
La Corte di Cassazione (sez. II, sentenza n. 9573 del 14 aprile 2026, presidente Falaschi, relatore Scarpa) ha cassato con rinvio la Corte d'Appello di Milano, che aveva respinto la domanda di un condominio di Cavenago di Brianza di rimuovere il motore di un condizionatore dalla facciata. L'Appello si era fermato alle fotografie - dimensioni "non imponenti", manufatti analoghi su altre finestre - senza esaminare le delibere assembleari dell'11 aprile 2006 e del 27 aprile 2012, che imponevano i condizionatori "esclusivamente all'interno dei balconi". Il muro perimetrale comune può reggere impianti al servizio di una sola proprietà esclusiva entro i limiti dell'art. 1102 c.c.: uso paritario degli altri condomini, destinazione invariata, nessun pregiudizio a stabilità, sicurezza o decoro architettonico, questi ultimi ritratti dall'art. 1120 c.c. E quel regime, insieme alla tutela del decoro, "ben possono essere sottoposti ad una apposita disciplina dal regolamento di condominio", anche tramite una "deliberazione-regolamento" che fissi regole per i casi futuri. Se invece l'unità sta sulla proprietà esclusiva, in una finestra o su un balcone aggettante, per la Corte "non cambia molto": si applica l'art. 1122 c.c., che parimenti vieta al condomino opere che pregiudichino stabilità, sicurezza o decoro dell'edificio. Per noi a Milano vuol dire che le prescrizioni di questo regolamento non bastano: prima di posizionare un'unità esterna verifichiamo anche il regolamento condominiale e le delibere, e il fatto che l'unità stia su una finestra di proprietà esclusiva non la mette al riparo.
Massima (testo integrale su Ingenio, previa registrazione) → arsg.it
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