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F-gas e refrigeranti: obblighi, sanzioni e competenze di chi gestisce gli impianti

Gestisci un edificio con condizionatori, gruppi frigoriferi o pompe di calore: dentro ci sono gas refrigeranti regolati per legge. La domanda non è tecnica, è di responsabilità - chi risponde dei controlli, chi può metterci le mani e cosa si rischia se il registro non è in ordine. Ecco la mappa, con le fonti in chiaro.

Chi risponde della gestione degli F-gas?

Ne risponde chi possiede o ha in gestione l'impianto, non solo chi ci lavora sopra. Il DPR 146/2018 mette in capo all'operatore - il proprietario o il facility manager che ha il controllo effettivo dell'apparecchiatura - il controllo periodico delle perdite e la registrazione degli interventi nella Banca Dati nazionale. Il lavoro tecnico va affidato a un'impresa certificata, ma la responsabilità di far svolgere i controlli resta al gestore.

La distinzione conta perché sposta il rischio. Un condominio, un hotel o un ufficio non "usano" il gas refrigerante, ma ne sono operatori: se il registro dei controlli è incompleto, la contestazione arriva a loro, non solo al manutentore che è passato l'ultima volta. Gli impianti tipici - condizionatori, gruppi frigoriferi, pompe di calore, sistemi VRF/VRV - contengono tutti fluidi che ricadono nella disciplina F-gas.

Negli impianti VRF e nei gruppi frigoriferi che gestiamo, il punto critico non è il singolo intervento ma la continuità del registro: un immobile passa di mano, cambia il manutentore, e la storia dei controlli si perde. Con la manutenzione a canone teniamo insieme calendario dei controlli, tracciabilità in Banca Dati e rapporti di intervento, così chi gestisce l'edificio non deve ricostruirla a posteriori.

Quale regolamento F-gas è in vigore oggi?

Dal 2024 il riferimento europeo è il Reg. (UE) 2024/573, che ha abrogato e sostituito il vecchio Reg. (UE) 517/2014. Citare ancora il 517/2014 come norma vigente è un errore comune: resta utile solo per leggere il quadro precedente. Il nuovo regolamento conferma la riduzione progressiva degli HFC e i divieti d'uso, e stabilisce quali gas si possono ancora usare per la manutenzione e quali apparecchiature si possono immettere sul mercato.

Reg. (UE) 517/2014 abrogato dal 2024 Reg. (UE) 2024/573 in vigore
Il quadro europeo F-gas dopo il 2024. Fonte: Reg. (UE) 2024/573, che abroga il Reg. (UE) 517/2014; elaborazione Flow Impianti.

A completare il quadro, il Reg. (UE) 2026/1444 ha abrogato i due regolamenti del 2007 (Reg. CE 1497/2007 e 1516/2007) che fissavano i requisiti standard per il controllo delle perdite, senza sostituirli con nuove metodologie. In Italia l'attuazione operativa resta il DPR 146/2018, che disciplina certificazione e Banca Dati: è lì che si legge cosa deve fare, in concreto, chi gestisce un impianto.

Che certificazione serve per intervenire sui refrigeranti?

Serve una certificazione, sia per l'impresa sia per la persona che apre il circuito frigorifero. Il DPR 146/2018 stabilisce che solo imprese e tecnici certificati possono installare e manutenere le apparecchiature che contengono F-gas - condizionatori, gruppi frigoriferi, pompe di calore. Ogni intervento va registrato nella Banca Dati nazionale (fgas.it): è la traccia che dimostra che i controlli sono stati fatti da chi era abilitato a farli.

La scelta del refrigerante, intanto, non è più libera. La ISO 817 classifica i fluidi per tossicità e infiammabilità - le classi di sicurezza A1, A2L, A3 - ed è il riferimento tecnico che accompagna il passaggio verso refrigeranti a minore impatto climatico imposto dalla normativa F-gas. Il punto pratico: passare a un gas di classe A2L o A3, infiammabile, cambia i requisiti di sicurezza dell'installazione e della manutenzione, non solo il tipo di bombola.

Verificare che chi mette le mani sull'impianto sia davvero certificato è parte della due diligence di chi gestisce un patrimonio immobiliare. Nella nostra checklist compliance impresa raccogliamo gli adempimenti - certificazioni, registri, scadenze - per capire, voce per voce, cosa serve per stare a norma.

Cosa si rischia se non si è a norma?

Si rischia su due piani, ormai. Sul piano amministrativo, il D.Lgs 163/2019 prevede sanzioni per l'omesso controllo delle perdite, per il mancato inserimento degli interventi nella Banca Dati entro i termini e per l'immissione sul mercato di prodotti vietati o la violazione delle quote. Sul piano penale, il D.Lgs 81/2026 - che recepisce la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente - ha aggiunto fattispecie di reato sull'uso e il rilascio illecito di gas fluorurati.

Gli impianti con più refrigerante - i sistemi VRF/VRV, i gruppi frigoriferi centralizzati - sono quelli su cui i controlli pesano di più, perché a più carico di gas corrispondono controlli più frequenti e un registro più fitto. Se ne gestisci uno, il nostro servizio sui sistemi VRF/VRV tiene insieme conduzione, controlli F-gas e registro, così l'adempimento non resta scoperto tra un manutentore e l'altro.

Domande frequenti

Chi è responsabile degli F-gas in un edificio?

Ne risponde chi possiede o ha in gestione l'impianto, non solo chi ci lavora sopra. Il DPR 146/2018 mette in capo all'operatore - il proprietario o il facility manager che ha il controllo effettivo dell'apparecchiatura - il controllo periodico delle perdite e la registrazione degli interventi nella Banca Dati nazionale. Il lavoro tecnico va affidato a un'impresa certificata, ma la responsabilità di far svolgere i controlli resta al gestore.

Quale regolamento F-gas è in vigore nel 2026?

Il riferimento europeo è il Reg. (UE) 2024/573, che ha abrogato e sostituito il Reg. (UE) 517/2014. Citare ancora il 517/2014 come norma vigente è un errore: resta utile solo per leggere il quadro precedente. Il Reg. (UE) 2026/1444 ha poi abrogato i requisiti standard del 2007 sul controllo delle perdite, mentre in Italia l'attuazione operativa resta il DPR 146/2018.

Che patentino serve per maneggiare i gas refrigeranti?

Serve una certificazione sia per l'impresa sia per la persona che apre il circuito frigorifero. Il DPR 146/2018 stabilisce che solo imprese e tecnici certificati possono installare e manutenere le apparecchiature che contengono F-gas, come condizionatori, gruppi frigoriferi e pompe di calore. Ogni intervento va registrato nella Banca Dati nazionale (fgas.it): è la traccia che dimostra chi era abilitato a farlo.

Quali sanzioni si rischiano se non si rispetta la normativa F-gas?

Su due piani. Sul piano amministrativo, il D.Lgs 163/2019 prevede sanzioni per l'omesso controllo delle perdite, per il mancato inserimento degli interventi nella Banca Dati entro i termini e per l'immissione di prodotti vietati o la violazione delle quote. Sul piano penale, il D.Lgs 81/2026 ha aggiunto fattispecie di reato sull'uso e il rilascio illecito di gas fluorurati a effetto serra.

Cos'è la Banca Dati F-gas?

È il registro telematico nazionale degli interventi sugli impianti che contengono gas fluorurati, istituito dal DPR 146/2018 e raggiungibile su fgas.it. Le imprese certificate vi annotano installazioni, controlli e manutenzioni: è lo strumento con cui lo Stato tiene traccia di chi ha operato sul circuito e quando. Un registro incompleto è tra le violazioni sanzionate dal D.Lgs 163/2019.

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo gestionale: cosa cambia, per chi decide, sul conto a fine anno.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08.

Fonti

  1. Unione europea, Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra (che abroga il Reg. (UE) 517/2014), eur-lex.europa.eu
  2. Unione europea, Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (abrogato), eur-lex.europa.eu
  3. Unione europea, Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1444 (abrogazione dei requisiti di controllo perdite del 2007), eur-lex.europa.eu
  4. Repubblica Italiana, DPR 16 novembre 2018, n. 146 (esecuzione del Reg. UE 517/2014 sui gas fluorurati), normattiva.it
  5. Repubblica Italiana, D.Lgs 5 dicembre 2019, n. 163 (disciplina sanzionatoria in materia di gas fluorurati), normattiva.it
  6. Repubblica Italiana, D.Lgs 21 aprile 2026, n. 81 (attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente), normattiva.it
  7. ISO, ISO 817:2024 - Refrigerants - Designation and safety classification, iso.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza tecnica, di progetto o legale. Gli obblighi F-gas dipendono dal tipo di apparecchiatura e dal carico di refrigerante; gli interventi sui circuiti frigoriferi e le relative certificazioni restano di competenza delle imprese e dei tecnici certificati ai sensi del DPR 146/2018. Aggiornata 2026.

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