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Regolamento (UE) 517/2014

Gas fluorurati a effetto serra (regolamento abrogato)

Abrogata Unione Europea Obbligo di legge

Abrogata dall'11 marzo 2024 · norma sostitutiva: Reg. (UE) 2024/573

Titolo ufficiale
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
Pubblicazione
GUUE del 20 maggio 2014 · CELEX 32014R0517
Stato di efficacia
Abrogata dall'11 marzo 2024
Si applica a
Ultima verifica
14 luglio 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

art. 4Ogni quanto si controllavano le perdite

Il regolamento fissava la frequenza dei controlli delle perdite in base alla carica di gas refrigerante, misurata in tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi tra 5 e 50 tonnellate, ogni 6 mesi tra 50 e 500 tonnellate, ogni 3 mesi oltre le 500 tonnellate. Con un sistema di rilevamento delle perdite installato, gli intervalli raddoppiavano. Le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto le 10 tonnellate, etichettate come tali, erano escluse dall'obbligo. Il regolamento è abrogato dal 2024, sostituito dal Reg. UE 2024/573.

art. 6Cosa doveva contenere il registro dell'impianto

Per ogni apparecchiatura soggetta a controllo delle perdite, il regolamento imponeva al gestore di tenere un registro con tipo e quantità di gas refrigerante installato, le quantità aggiunte in manutenzione, l'eventuale riciclo o rigenerazione, l'impresa che aveva eseguito gli interventi con il relativo numero di certificato, le date e gli esiti dei controlli. Il registro andava conservato almeno cinque anni e reso disponibile su richiesta all'autorità competente. L'obbligo, in questa forma, non esiste più: il Reg. UE 2024/573 lo ha sostituito.

art. 10 e art. 11Tecnici certificati e apparecchi vietati

Installazione, manutenzione, riparazione e controllo delle perdite erano riservati a tecnici certificati, dopo corsi su normativa, prevenzione delle emissioni e recupero del gas: le imprese potevano acquistare gas refrigerante solo con il certificato in regola. Il regolamento vietava anche l'immissione sul mercato di alcune apparecchiature elencate nell'allegato III e, dal 2020, l'uso di refrigeranti con GWP pari o superiore a 2500 per la manutenzione di impianti con carica sopra 40 tonnellate di CO2 equivalente. Il Regolamento 517/2014 è abrogato: le regole in vigore sono nel Reg. UE 2024/573.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo CELEX 32014R0517eur-lex.europa.eu
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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