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Codice Civile, art. 1118, comma 4

Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato

In vigore dal 18 giugno 2013 Nazionale Obbligo di legge
Titolo ufficiale
Codice Civile, art. 1118, comma 4 (come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220)
Pubblicazione
Codice Civile, art. 1118; comma 4 introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 · ESTREMO Codice Civile art. 1118
Stato di efficacia
Comma 4 introdotto dalla L. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013.
Attuazione italiana
Comma 4 introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 (Riforma del condominio), in vigore dal 18 giugno 2013. Il distacco non richiede autorizzazione assembleare ma va supportato da perizia tecnica: l'onere della prova dell'assenza di squilibri o aggravi e del condomino (Cass. 22285/2016).
Si applica a
Ultima verifica
14 giugno 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 1118, comma 4Distacco dall'impianto centralizzato

Il condomino puo rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo ESTREMO Codice Civile art. 1118www.normattiva.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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