Codice Civile, art. 1118, comma 4
Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato
- Titolo ufficiale
- Codice Civile, art. 1118, comma 4 (come modificato dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220)
- Pubblicazione
- Codice Civile, art. 1118; comma 4 introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 · ESTREMO Codice Civile art. 1118
- Stato di efficacia
- Comma 4 introdotto dalla L. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013.
- Attuazione italiana
- Comma 4 introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 (Riforma del condominio), in vigore dal 18 giugno 2013. Il distacco non richiede autorizzazione assembleare ma va supportato da perizia tecnica: l'onere della prova dell'assenza di squilibri o aggravi e del condomino (Cass. 22285/2016).
- Si applica a
- Ultima verifica
- 14 giugno 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 1118, comma 4Distacco dall'impianto centralizzato
Il condomino puo rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Copia di archivio → web.archive.org
Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.