D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, art. 5
Scarico dei fumi: obbligo a tetto e deroghe a parete
- Titolo ufficiale
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici, come modificato dalla L. 27 aprile 2022, n. 34
- Pubblicazione
- GU n. 242 del 14 ottobre 1993, Suppl. Ordinario n. 96 · DPR 412/1993
- Stato di efficacia
- Art. 5 modificato dalla L. 34/2022: deroga allo scarico a tetto per le pompe di calore a gas.
- Attuazione italiana
- Commi 9, 9-bis e 9-ter dell'art. 5 introdotti dal DL 63/2013, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90: obbligo di scarico sopra il colmo del tetto per gli impianti installati dopo il 31 agosto 2013; deroga a parete in sostituzione di generatori preesistenti con apparecchi a gas di classe 4 o 5 (UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 15502), negli edifici tutelati e nei casi di impossibilità tecnica asseverata dal progettista. · Modificato dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (conversione del DL 17/2022, Decreto Bollette): aggiunge le pompe di calore a gas tra i casi di deroga allo scarico a tetto. Il comma 9-quater impegna i Comuni ad adeguare i regolamenti edilizi.
- Si applica a
- Ultima verifica
- 11 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 5, commi 9 e 9-bisObbligo di scarico a tetto e deroga in sostituzione
Gli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013 devono evacuare i prodotti della combustione sopra il colmo del tetto. Lo scarico a parete è ammesso, in sostituzione di generatori preesistenti, con apparecchi a gas di classe 4 o 5 e terminali posizionati secondo la UNI 7129, oltre che negli edifici tutelati e nei casi di documentata impossibilità tecnica asseverata dal progettista.
Art. 5, commi 9-bis e 9-terDeroga allo scarico in copertura per le pompe di calore a gas
Le pompe di calore a gas, comprese quelle dei sistemi ibridi, sono ammesse allo scarico a parete, anche per gli impianti nuovi, a condizione che le emissioni di ossidi di azoto non superino 70 mg/kWh e che i terminali siano posizionati secondo la norma UNI 7129.
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