D.I. 7 maggio 2026
Iperammortamento 2026: decreto attuativo
Il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, pubblicato l'11 giugno 2026, fissa le modalità attuative dell'iperammortamento 2026 previsto dall'art. 1, commi da 427 a 436, della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Definisce la procedura di accesso, le comunicazioni al GSE e le certificazioni che dimostrano la spettanza della maggiorazione del costo di acquisizione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura copre gli investimenti 4.0 e l'autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, quindi può abbattere il costo netto di un impianto a servizio del processo o di un impianto rinnovabile con pompa di calore. Riguarda le imprese di ogni settore, esclusi gli immobili residenziali.
- Titolo ufficiale
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 - Iperammortamento 2026. Modalità attuative (in attuazione dell'art. 1, commi da 427 a 436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)
- Pubblicazione
- Pubblicato sul sito del MIMIT l'11 giugno 2026 · D.I. MIMIT-MEF 7 maggio 2026
- Stato di efficacia
- In vigore dall'11 giugno 2026
- Si applica a
- Ultima verifica
- 16 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Ambito e periodoInvestimenti agevolabili 2026-2028
Il decreto disciplina la maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti in trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e in autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili, effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028, in attuazione dell'art. 1, commi da 427 a 436, della Legge 199/2025.
ProceduraAccesso, comunicazioni al GSE e certificazioni
Il decreto stabilisce la procedura di accesso al beneficio, le comunicazioni periodiche al GSE e le certificazioni e la documentazione tecnica che dimostrano la spettanza della maggiorazione per il singolo investimento.
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