D.Lgs 152/2006, art. 287
D.Lgs 152/2006, art. 287 - abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili
- Titolo ufficiale
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (art. 287, abilitazione alla conduzione)
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96 · D.Lgs 152/2006, art. 287
- Stato di efficacia
- In vigore dal 29 aprile 2006
- Si applica a
- Ultima verifica
- 30 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 287Abilitazione alla conduzione
La conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW è affidata a personale munito di patentino di abilitazione, rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro dopo un corso di istruzione e il superamento del relativo esame.
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