D.Lgs 152/2006, art. 287
D.Lgs 152/2006, art. 287 - abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili
Il D.Lgs 152/2006, all'art. 287, richiede un patentino di abilitazione per la conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW (232 kW). Lo rilascia l'autorità individuata dalla legge regionale, che disciplina anche i corsi e il registro degli abilitati: la Corte costituzionale, con la sentenza 250/2009, ha tolto il rilascio all'Ispettorato provinciale del lavoro, e fino alle disposizioni regionali corsi ed esami restano quelli del DM 12 agosto 1968. In Lombardia il rilascio è in capo alle Province (leggi regionali 26/2003 e 24/2006). È un requisito distinto dal terzo responsabile, che nasce dal DPR 74/2013. Riguarda tutti i settori con centrali termiche oltre questa soglia.
- Titolo ufficiale
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (art. 287, abilitazione alla conduzione)
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96 · D.Lgs 152/2006, art. 287
- Stato di efficacia
- In vigore dal 29 aprile 2006
- Si applica a
- Ultima verifica
- 13 settembre 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 287, comma 1Abilitazione alla conduzione
Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalità di formazione nonché le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti.
Art. 287, comma 6Regime transitorio
Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resta quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968.
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