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Reg. (UE) 626/2011

Etichetta energetica dei condizionatori d'aria fino a 12 kW

In vigore dal 26 luglio 2011 Unione Europea Obbligo di legge

Il Reg. (UE) 626/2011 è il regolamento delegato europeo sull'etichetta energetica dei condizionatori d'aria alimentati da rete elettrica con capacità nominale fino a 12 kW, compresi quelli a singolo e doppio condotto. Stabilisce le classi di efficienza energetica, l'etichetta e la scheda prodotto a carico dei fornitori, e chiede ai distributori di esporre l'etichetta nel punto vendita e di indicare la classe nelle pubblicità che riportano prezzi o dati sull'energia. Si applica dal 1° gennaio 2013; per i condizionatori diversi da quelli a condotto, dal 1° gennaio 2019 l'etichetta usa la scala da A+++ a D. Riguarda uffici e immobili, hotel, cliniche, negozi e ristorazione, residenziale.

Titolo ufficiale
Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione del 4 maggio 2011 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria
Pubblicazione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 178 del 6 luglio 2011, pag. 1 · CELEX 32011R0626
Stato di efficacia
In vigore dal 26 luglio 2011
Attuazione italiana
Direttiva 2010/30/UE (etichettatura energetica)
Si applica a
Ultima verifica
24 settembre 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 1, par. 1 · Oggetto e ambito di applicazioneQuali condizionatori riguarda

Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari relative ai condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica dotati di una capacità nominale di ≤ 12kW per il raffreddamento, o per il riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento.

Art. 3, par. 4, lett. d) · Responsabilità dei fornitoriLa scala da A+++ a D dal 2019

per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1° gennaio 2019 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.4 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.4 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.4 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).

Art. 4, lett. a) e c) · Responsabilità dei distributoriEtichetta esposta e classe in pubblicità

I distributori provvedono affinché: (a) presso il punto vendita, i condizionatori d'aria per uso domestico riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, all'esterno della parte anteriore o della parte superiore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile; [...] (c) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo;

Art. 10 · Entrata in vigore e applicazioneDa quando si applica

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Testo integrale e vigente · EUR-Lex, identificativo CELEX 32011R0626 → eur-lex.europa.eu
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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