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Reg. (UE) 811/2013

Etichetta energetica di caldaie, pompe di calore e sistemi fino a 70 kW

In vigore dal 26 settembre 2013 Unione Europea Obbligo di legge

Il Reg. (UE) 811/2013 è il regolamento delegato europeo sull'etichetta energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente ad acqua, come caldaie e pompe di calore, degli apparecchi misti che producono anche acqua calda sanitaria, dei dispositivi di controllo della temperatura, dei dispositivi solari e degli insiemi che li combinano, fino a 70 kW. Stabilisce le classi di efficienza energetica stagionale e l'etichetta e la scheda prodotto che fornitori e rivenditori mettono a disposizione, anche quando propongono un sistema come insieme. Dal 26 settembre 2019 l'etichetta degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente usa la scala da A+++ a D. Riguarda uffici e immobili, hotel, cliniche, negozi e ristorazione, residenziale.

Titolo ufficiale
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
Pubblicazione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 239 del 6 settembre 2013, pag. 1 · CELEX 32013R0811
Stato di efficacia
In vigore dal 26 settembre 2013
Attuazione italiana
Direttiva 2010/30/UE (etichettatura energetica)
Si applica a
Ultima verifica
24 settembre 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 1, par. 1 · Oggetto e campo di applicazioneQuali apparecchi riguarda

Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤ 70 kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.

Allegato II, punto 1, tabella 1 · Classi di efficienza energeticaLa scala delle classi di riscaldamento d'ambiente

Classi di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente degli apparecchi di riscaldamento, con l'eccezione delle pompe di calore a bassa temperatura e degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore per applicazioni a bassa temperatura: A+++ ηs ≥ 150; A++ 125 ≤ ηs < 150; A+ 98 ≤ ηs < 125; A 90 ≤ ηs < 98; B 82 ≤ ηs < 90; C 75 ≤ ηs < 82; D 36 ≤ ηs < 75; E 34 ≤ ηs < 36; F 30 ≤ ηs < 34; G ηs < 30.

Art. 3, par. 1, secondo comma · Responsabilità dei fornitoriL'etichetta dal 26 settembre 2019

A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, è fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore.

Art. 4, par. 1, lett. a) · Responsabilità dei rivenditoriL'etichetta nel punto vendita

I rivenditori di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sono tenuti a garantire che: a) presso il punto vendita, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente riportino l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, come stabilito all'allegato III, punto 1, all'esterno della parte anteriore dell'apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;

Art. 4, par. 3, lett. a) · Insiemi di apparecchiL'etichetta di sistema quando si propone un insieme

I rivenditori di insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari garantiscono che, sulla base dell'etichetta e delle schede fornite dai fornitori a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4: a) le offerte relative a un insieme specifico indichino l'efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e la classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente per tale insieme in condizioni climatiche medie, più fredde e più calde, a seconda del caso, affiggendo sull'insieme l'etichetta di cui all'allegato III, punto 3, e fornendo la scheda di cui all'allegato IV, punto 5, debitamente compilate in funzione delle caratteristiche dell'insieme in questione;

Testo integrale e vigente · EUR-Lex, identificativo CELEX 32013R0811 → eur-lex.europa.eu
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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