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Chi può fare la diagnosi energetica di un edificio pubblico e cosa deve contenere?

Se in un ente pubblico devi commissionare la diagnosi energetica di un edificio, la prima domanda è a chi affidarla. Vediamo chi è titolato a firmarla, cosa deve contenere per essere utile davvero e come la usi, come RUP, per programmare gli interventi e accedere agli incentivi.

Chi può fare la diagnosi energetica di un edificio pubblico?

La diagnosi energetica di un edificio pubblico la firma un soggetto titolato, non chiunque. Sono tre le figure abilitate: una società di servizi energetici (ESCo) certificata secondo la UNI CEI 11352, un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato secondo la UNI CEI 11339, e un tecnico abilitato iscritto all'albo. Lo stabilisce il D.Lgs 102/2014, che recepisce la direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

EGE ESCo Tecnico UNI CEI 11339 UNI CEI 11352 abilitato gestione dell'energia servizi energetici iscritto all'albo
Chi è titolato a firmare una diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 102/2014. EGE e ESCo si certificano secondo le norme UNI CEI 11339 e UNI CEI 11352.

La differenza tra le tre figure è pratica. L'EGE è una persona certificata sulla gestione dell'energia; la ESCo è una società che, oltre a redigere la diagnosi, può realizzare gli interventi e farsi remunerare sui risparmi ottenuti; il tecnico abilitato è il professionista iscritto all'albo. Per un ente la scelta dipende da come vuole impostare il progetto, non solo dal titolo di chi firma.

Noi non rientriamo in questa lista, ed è meglio dirlo all'inizio: Flow non certifica né firma la diagnosi. Il nostro lavoro è la parte impiantistica - i dati di campo, il monitoraggio, l'esecuzione degli interventi - e il coordinamento con l'EGE o la ESCo che la diagnosi la redige. Chi commissiona dovrebbe chiedere la qualifica prima di affidare l'incarico, non a lavoro fatto. Se un termine non ti è familiare, lo trovi nel glossario.

Cosa deve contenere una diagnosi energetica conforme?

Una diagnosi conforme parte dai consumi reali e arriva a una scala di interventi con i tempi di ritorno. Non è una stima a occhio: analizza bollette e letture, rileva edificio e impianti, costruisce un modello energetico e ordina gli interventi per convenienza. Il D.Lgs 102/2014 chiede che si fondi su dati operativi misurati e aggiornati, non su valori di targa.

Consumi Rilievo Modello Interventi Priorità
Le fasi di una diagnosi energetica conforme, dai consumi reali alla scala di priorità degli interventi.
Cosa deve contenere una diagnosi energetica e a cosa serve a chi la commissiona.
Cosa deve contenerePerché serve al RUP
Analisi dei consumi storiciFissa la baseline: senza il consumo reale, il risparmio stimato non ha un riferimento.
Rilievo di edificio e impiantiFotografa lo stato di fatto: involucro, generatori, distribuzione, regolazione.
Modello energeticoLega i consumi alle cause e permette di simulare gli interventi prima di spendere.
Interventi con tempo di ritornoTrasforma le ipotesi in numeri confrontabili: costo, risparmio annuo, anni per rientrare.
Scala di prioritàOrdina gli interventi per convenienza, così la spesa pubblica parte da ciò che rende prima.

Il confine tra una diagnosi utile e un documento da archiviare passa da qui. Una diagnosi che non misura i consumi reali, o che non mette un tempo di ritorno accanto a ogni intervento, lascia il RUP senza uno strumento decisionale. I criteri minimi - dati misurati, analisi costi-benefici, rappresentatività dell'edificio - sono richiamati dal D.Lgs 102/2014 e dalla serie di norme tecniche UNI CEI EN 16247 sulle diagnosi energetiche.

Come si usa la diagnosi per incentivi e programmazione?

Per il RUP la diagnosi non è un adempimento fine a sé stesso: è la base tecnica per programmare gli interventi, scrivere i capitolati di gara e accedere agli incentivi. Un elenco di interventi con tempo di ritorno e priorità permette di distribuire la spesa su più esercizi e di motivare le scelte con numeri, non con impressioni.

Sul fronte incentivi la pubblica amministrazione ha canali dedicati. Il Conto Termico, gestito dal GSE, copre in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili per l'efficienza energetica degli edifici (Conto Termico 3.0, D.M. 7 agosto 2025). La diagnosi è ciò che dà sostanza alla domanda: individua l'intervento, ne stima il risparmio e ne fissa il costo. È il terreno su cui lavoriamo insieme, con la nostra consulenza energetica.

Che ruolo hanno i dati impiantistici nella diagnosi?

Una diagnosi vale quanto i dati su cui si fonda, e i dati migliori vengono dal campo: consumi reali dei generatori, ore di funzionamento, temperature di mandata, comportamento della regolazione. È la parte in cui entriamo noi. Negli edifici che seguiamo a canone, il monitoraggio continuo degli impianti offre a chi redige la diagnosi una fotografia misurata invece di una stima.

Ci coordiniamo con il soggetto che redige la diagnosi: mettiamo a disposizione le letture, i dati di targa e lo storico degli interventi, e quando gli interventi impiantistici vengono approvati siamo noi a eseguirli e a gestirli nel tempo. La diagnosi certificata, però, resta firmata dall'EGE o dalla ESCo abilitata. È un confine che non superiamo, per legge e per serietà: le verifiche e le certificazioni soggette ad abilitazione restano ai professionisti qualificati.

Se ti serve prima il quadro generale - cos'è una diagnosi e quando conviene, al di là del committente pubblico - lo trovi nel nostro approfondimento sulla diagnosi energetica dell'edificio. Il testo di riferimento resta il D.Lgs 102/2014, da cui partono obblighi e qualifiche.

Domande frequenti

Chi può fare la diagnosi energetica di un edificio pubblico?

La diagnosi energetica di un edificio pubblico la firma un soggetto titolato: una società di servizi energetici (ESCo) certificata secondo la UNI CEI 11352, un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato secondo la UNI CEI 11339, oppure un tecnico abilitato. Lo prevede il D.Lgs 102/2014, che recepisce la direttiva europea 2012/27/UE. Chi commissiona deve verificare la qualifica prima di affidare l'incarico.

La diagnosi energetica è obbligatoria per gli edifici pubblici?

Non in modo generalizzato. Il D.Lgs 102/2014 impone la diagnosi periodica obbligatoria alle grandi imprese e alle imprese energivore, non a ogni edificio pubblico. Per la pubblica amministrazione la diagnosi resta però lo strumento tecnico richiesto per programmare gli interventi e per accedere a molti incentivi: nella pratica è il punto di partenza, anche quando non è un obbligo di legge.

Cosa deve contenere una diagnosi energetica conforme?

Una diagnosi conforme parte dai consumi reali e arriva a una scala di interventi con i tempi di ritorno. Contiene l'analisi dei consumi storici, il rilievo di edificio e impianti, un modello energetico che lega consumi e cause, e l'elenco degli interventi con costo, risparmio stimato e priorità. Il D.Lgs 102/2014 chiede che si fondi su dati operativi misurati e aggiornati, non su valori di targa.

Che differenza c'è tra un EGE e una ESCo?

L'EGE è una persona: un esperto in gestione dell'energia, certificato secondo la UNI CEI 11339. La ESCo è una società di servizi energetici, certificata secondo la UNI CEI 11352, che può anche realizzare gli interventi e farsi pagare sui risparmi ottenuti. Entrambi sono titolati a redigere la diagnosi ai sensi del D.Lgs 102/2014: la scelta dipende da come l'ente vuole impostare il progetto.

Flow può fare la diagnosi energetica del nostro edificio?

No. Flow non certifica né firma la diagnosi energetica: quella resta di competenza dell'EGE o della ESCo abilitata. Il nostro mestiere è la parte impiantistica, cioè i dati di campo, il monitoraggio degli impianti e l'esecuzione degli interventi, oltre al coordinamento con chi redige la diagnosi. Mettiamo a disposizione le misure reali e gestiamo gli impianti a canone, ma la firma tecnica non è nostra.

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo gestionale: cosa cambia, per chi decide, sul conto a fine anno.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08.

Fonti

  1. Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, normattiva.it
  2. Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, eur-lex.europa.eu
  3. UNI CEI, UNI CEI 11339 - Esperti in gestione dell'energia (EGE), uni.com
  4. UNI CEI, UNI CEI 11352 - Società che forniscono servizi energetici (ESCo), uni.com
  5. GSE, Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025), gse.it

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza tecnica o di progetto. La diagnosi energetica certificata resta di competenza dei professionisti qualificati e abilitati (EGE, ESCo, tecnici iscritti all'albo); Flow presidia la parte impiantistica e il coordinamento. Aliquote e finestre degli incentivi possono cambiare: risultati indicativi, da verificare sul singolo caso.

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