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Terzo responsabile del condominio: cosa cambia per l'amministratore?

Se amministri un condominio con impianto termico centralizzato, prima o poi ti trovi davanti alla scelta: gestire la caldaia in proprio o delegare il terzo responsabile. Vediamo quando conviene farlo, cosa passa a chi assume l'incarico e cosa resta comunque a carico tuo, con le norme in chiaro.

Cosa cambia per l'amministratore quando delega il terzo responsabile?

Cambia chi risponde dell'esercizio dell'impianto. Il DPR 74/2013 (art. 6) prevede che il responsabile dell'impianto possa delegare la conduzione a un terzo responsabile, un soggetto qualificato che assume la gestione tecnica al posto suo. Per un impianto centralizzato il responsabile è l'amministratore (D.Lgs 192/2005, allegato A): con la delega, la responsabilità tecnica dell'esercizio si sposta sul terzo. In Lombardia la delega è ammessa solo se i generatori stanno in un locale tecnico esclusivamente dedicato.

È un alleggerimento reale, ma parziale. L'amministratore non scarica tutto: continua a rappresentare il condominio, a portare in assemblea le decisioni di spesa e a vigilare sul rispetto dell'incarico; in Lombardia, poi, comunica al CURIT la propria nomina indicando il nome del terzo responsabile. Quello che smette di fare è rispondere in prima persona della corretta conduzione della centrale termica, che diventa competenza di chi ha firmato la delega.

Nella nostra esperienza, negli edifici condominiali che seguiamo a Milano è proprio questo il punto che convince l'amministratore: non pagare meno, ma avere un interlocutore tecnico unico che risponde della caldaia, dei controlli e dei tempi di intervento. Se vuoi il quadro generale del ruolo, lo trovi nel nostro approfondimento su chi è il terzo responsabile dell'impianto termico.

Da quale potenza conviene delegare il terzo responsabile?

Non c'è una potenza sopra la quale la delega diventa obbligatoria: il DPR 74/2013 (art. 6) la tiene come facoltà a ogni taglia. La potenza conta però sui requisiti di chi assume l'incarico: per gli impianti sopra i 350 kW, il decreto chiede che il terzo responsabile sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per l'attività di gestione e manutenzione, oppure dell'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28. È la soglia che separa un affido "leggero" da uno che richiede una struttura certificata o attestata.

Sotto quella soglia i requisiti sono più flessibili, ma la logica per l'amministratore resta la stessa: conviene delegare quando manca una competenza tecnica interna al condominio e si vuole un soggetto che risponda della centrale termica per intero. Un impianto centralizzato in Lombardia va comunque registrato e mantenuto secondo le regole del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), l'attuazione lombarda del DPR 74/2013, e avere un terzo responsabile chiarisce chi ne cura gli adempimenti.

Cosa passa al terzo responsabile e cosa resta all'amministratore?

Passano al terzo responsabile la conduzione, l'esercizio, il controllo e la manutenzione dell'impianto, insieme al rispetto delle frequenze dei controlli di efficienza energetica (DPR 74/2013). Restano al condominio la proprietà dell'impianto, le decisioni di investimento, il budget e la nomina o la revoca del terzo responsabile. È una divisione netta tra chi decide e chi conduce.

Impianto termico centralizzato: chi fa cosa dopo la delega Resta al condominio Passa al terzo responsabile Proprietà dell'impianto Investimenti (nuovo generatore) Budget e pagamenti Nomina e revoca del terzo Rappresentanza in assemblea Nomina dell'amministratore sul CURIT Conduzione ed esercizio Controllo e manutenzione Controlli di efficienza e libretto Responsabilità tecnica dell'esercizio Pratiche CURIT dell'impianto
Ripartizione indicativa delle responsabilità sull'impianto termico condominiale. Fonte: DPR 74/2013, art. 6; per la Lombardia DGR XI/3502/2020.
Cosa cambia con la delega del terzo responsabile. Quadro di sintesi.
AmbitoResta al condominioPassa al terzo responsabile
ProprietàSì, sempreNo
Conduzione ed esercizioNoSì
Controllo e manutenzioneNoSì (in proprio o coordinando il manutentore)
Responsabilità tecnica dell'esercizioNoSì
Investimenti e sostituzioniSì, deliberati in assembleaNo (può proporli)
Nomina e revocaSìNo

Un'avvertenza che diamo sempre: la delega non copre gli interventi impiantistici veri e propri. Installazione, trasformazione e manutenzione straordinaria vanno eseguite da un'impresa abilitata, con la Dichiarazione di Conformità a fine lavori (DM 37/2008). Il terzo responsabile conduce e controlla, ma il pezzo di ferro lo mette chi è abilitato a farlo.

Serve una delibera dell'assemblea per nominarlo?

Nella pratica corrente sì. L'amministratore rappresenta il condominio, ma un incarico continuativo con un impegno di spesa non è un atto ordinario di gestione: passa dall'assemblea, che delibera la nomina del terzo responsabile e approva l'affidamento. La decisione va verbalizzata, così l'atto di incarico ha alle spalle un mandato chiaro e opponibile.

È un passaggio che conviene curare, non subire. Portare in assemblea la scelta con un confronto tra proposte, e mettere a verbale cosa si delega e a chi, protegge l'amministratore: se domani qualcosa non va sulla centrale termica, il perimetro delle responsabilità è scritto. Delega e contratto vanno poi tenuti insieme: su come impostarlo, abbiamo scritto cosa mettere nel contratto del manutentore condominiale.

Come scegliere il terzo responsabile del condominio?

Si sceglie guardando alla qualifica e alla struttura, non solo al prezzo. Il terzo responsabile deve avere i requisiti tecnici per condurre l'impianto e, sopra i 350 kW, la certificazione UNI EN ISO 9001 per la gestione e la manutenzione o l'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28 (DPR 74/2013, art. 6). Sotto quella soglia contano l'abilitazione, la capacità di rispettare le frequenze dei controlli e tempi di intervento certi quando la centrale si ferma in pieno inverno.

Per un amministratore la scelta pratica è tra tanti fornitori scollegati e un unico interlocutore che conduce, mantiene e risponde. Noi affianchiamo le due cose: assumiamo l'incarico di terzo responsabile dell'impianto termico e teniamo la centrale con la manutenzione a canone, così controllo, interventi e budget stanno in un solo contratto e la spesa annua è nota in anticipo.

Cosa mettere nell'atto di incarico?

L'atto di incarico deve dire con precisione cosa si delega. Il DPR 74/2013 vuole che l'assunzione dell'incarico sia comunicata: l'atto identifica l'impianto, la sua potenza, il perimetro delegato (conduzione, controllo, manutenzione) e la data di decorrenza. In Lombardia la nomina si riflette anche negli adempimenti verso il CURIT, dove il terzo responsabile diventa il soggetto che cura il libretto e i controlli.

Oltre al minimo di legge, all'amministratore conviene fissare per iscritto le frequenze dei controlli di efficienza energetica, i tempi di risposta in caso di guasto, la reperibilità nella stagione termica e la restituzione della documentazione alla fine dell'incarico. Sono le clausole che, il giorno in cui la caldaia si ferma, decidono la differenza tra una telefonata e un problema. Quadro aggiornato al 2026: per il dettaglio delle norme citate, parti dalla nostra sezione normativa o dal glossario.

Domande frequenti

L'amministratore può delegare il terzo responsabile della caldaia condominiale?

Sì, per l'impianto termico centralizzato la delega è ammessa. Il DPR 74/2013 (art. 6) prevede che il responsabile dell'impianto, che per un impianto centralizzato è l'amministratore, possa delegare la conduzione a un terzo responsabile. In Lombardia, però, solo se i generatori stanno in un locale tecnico esclusivamente dedicato; la stessa condizione vale in tutta Italia per la caldaia autonoma di un appartamento, che senza quel locale non si può delegare.

La nomina del terzo responsabile richiede una delibera dell'assemblea?

Nella pratica corrente sì: l'amministratore rappresenta il condominio, ma un incarico continuativo con un impegno di spesa passa dall'assemblea, che delibera la nomina del terzo responsabile e ne approva l'affidamento. La decisione va poi verbalizzata, così l'atto di incarico ha un mandato chiaro alle spalle.

Cosa resta a carico dell'amministratore dopo la delega?

Restano al condominio la proprietà dell'impianto, le decisioni di investimento come la sostituzione del generatore, il budget e la nomina o la revoca del terzo responsabile. Passano al terzo responsabile la conduzione, il controllo e la manutenzione, con la responsabilità tecnica dell'esercizio secondo il DPR 74/2013. In Lombardia l'amministratore deve comunque comunicare al CURIT la propria nomina, indicando il nome del terzo responsabile.

Un condominio è obbligato a nominare un terzo responsabile?

No, non è un obbligo. Il DPR 74/2013 (art. 6) la definisce una facoltà: il condominio può gestire l'impianto in proprio, tramite l'amministratore, oppure delegare a un terzo responsabile. La delega conviene quando manca una competenza tecnica interna e si vuole trasferire la responsabilità dell'esercizio a un soggetto qualificato.

Da quale potenza serve una certificazione per il terzo responsabile?

Per gli impianti di grande potenza, sopra i 350 kW, il DPR 74/2013 (art. 6) chiede che il terzo responsabile sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per l'attività di gestione e manutenzione, oppure dell'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28. È una soglia che una revisione del decreto, annunciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, potrebbe modificare.

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo gestionale: cosa cambia, per chi decide, sul conto a fine anno.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08.

Fonti

  1. Presidenza della Repubblica, DPR 16 aprile 2013, n. 74 (esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici), consultato 2026-11-03, normattiva.it
  2. Ministero dello Sviluppo Economico, DM 22 gennaio 2008, n. 37 (installazione e manutenzione degli impianti negli edifici), consultato 2026-11-03, normattiva.it
  3. Regione Lombardia, Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), consultato 2026-11-03, curit.it
  4. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Revisione del DPR 74/2013 (schema in preparazione), mase.gov.it

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Quadro normativo aggiornato al 2026. Non costituisce consulenza legale o di progetto: la ripartizione delle responsabilità va valutata sul singolo condominio e sul suo regolamento. Risultati indicativi.

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