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Terzo responsabile dell'impianto termico: quando serve e chi può farlo?

Se amministri un condominio o gestisci un immobile a reddito, prima o poi qualcuno ti chiede se devi nominare un terzo responsabile per la caldaia. Vediamo cosa dice davvero la norma: quando la delega è una facoltà, quando conviene e chi può assumere l'incarico, con la fonte in chiaro.

Chi è il terzo responsabile dell'impianto termico?

Il terzo responsabile è l'impresa abilitata a cui viene delegato per iscritto l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione di un impianto termico, oltre al rispetto delle disposizioni di legge sull'efficienza energetica (DPR 74/2013, art. 6). Accettando l'incarico, assume su di sé la responsabilità del corretto funzionamento dell'impianto, che fino a quel momento ricadeva su chi ne ha il titolo.

La parola "terzo" non è casuale: indica un soggetto diverso da chi possiede o occupa l'immobile. Serve soprattutto negli impianti più impegnativi, dove la conduzione richiede competenze e presenza che il proprietario non ha. Per la definizione sintetica puoi vedere anche la voce terzo responsabile nel glossario.

Responsabile dell'impianto e terzo responsabile: che differenza c'è?

Sono due ruoli distinti. Il responsabile dell'impianto è chi ne ha il titolo per legge: l'occupante, a qualsiasi titolo, per le singole unità immobiliari residenziali (il proprietario, se non sono locate), l'amministratore per gli edifici con impianto centralizzato amministrati in condominio, il proprietario o l'amministratore delegato per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche (D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 42, richiamato dall'art. 2 del DPR 74/2013). Il terzo responsabile è l'impresa a cui il responsabile delega esercizio, conduzione, controllo e manutenzione, e che ne assume la responsabilità (stesso allegato, punto 52).

Responsabile dell'impianto occupante o proprietario, amministratore di condominio ha il titolo per legge Terzo responsabile impresa abilitata che accetta per iscritto assume la responsabilità delega scritta
Responsabile dell'impianto e terzo responsabile a confronto. Fonti: D.Lgs 192/2005, Allegato A, punti 42 e 52; DPR 74/2013, art. 6

La differenza pratica è la responsabilità. Chi delega non si libera dell'impianto: sceglie a chi affidarne la cura, e quella scelta deve cadere su un soggetto adeguato. Per questo la definizione di terzo responsabile chiede un'impresa con capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti (D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 52). Se un termine non ti è familiare, lo trovi nel glossario.

Quando conviene nominare un terzo responsabile?

La nomina conviene quando l'impianto richiede una conduzione che il responsabile non è in grado di garantire da solo: impianti centralizzati di un certo peso, edifici con più zone, orari di esercizio lunghi. Delegare a un'impresa significa avere un soggetto unico che risponde di controlli, registri e interventi, con tempi concordati invece che improvvisati.

Per un amministratore, il vantaggio è togliersi un rischio gestionale: la conduzione di una caldaia centralizzata richiede competenze specifiche e una presenza che lo studio non ha. Affidarla a chi la fa di mestiere riduce gli errori e libera tempo. È il punto da cui partiamo quando ci occupiamo del ruolo di terzo responsabile per un edificio.

Chi può assumere l'incarico di terzo responsabile?

Può assumerlo un'impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008, con capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti (D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 52). L'impresa accetta l'incarico per iscritto, nello stesso momento della delega (DPR 74/2013, art. 6). Non è una figura improvvisata: la norma lega l'incarico a requisiti dell'impresa, non alla buona volontà di un singolo.

Sopra una certa potenza i requisiti si alzano. Per gli impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il terzo responsabile deve possedere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure l'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28 (DPR 74/2013, art. 6, comma 8). È la soglia in cui la legge chiede una struttura organizzativa documentata, non solo un'abilitazione.

Cosa serve al terzo responsabile, per fascia di potenza. Riferimenti: D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 52; DPR 74/2013, artt. 6 e 7; D.Lgs 152/2006, art. 287.
Potenza nominaleRequisiti del terzo responsabile
Qualsiasi tagliaImpresa abilitata (DM 37/2008), capacità adeguata, incarico scritto
Oltre 232 kW (conduzione)Conduttore con patentino di abilitazione (D.Lgs 152/2006, art. 287)
Oltre 350 kW al focolareIn più: certificazione UNI EN ISO 9001 oppure attestazione ai sensi del DPR 207/2010 (OG 11 / OS 28)

C'è poi il tema della conduzione vera e propria. Per gli impianti di potenza termica nominale superiore a 232 kW serve un conduttore con patentino di abilitazione, il cosiddetto patentino da caldaista (D.Lgs 152/2006, art. 287). Chi lo rilascia lo decide la legge regionale, che disciplina anche la formazione: in Lombardia il patentino lo rilasciano le Province e, se l'impianto è delegato, è il terzo responsabile a dover provvedere al conduttore (DGR XI/3502/2020, punto 13). È uno dei motivi pratici per cui, sopra quella soglia, conviene delegare a chi quella figura ce l'ha già. La norma volontaria UNI 11554, invece, non riguarda il conduttore: fissa i requisiti di chi progetta, installa e mantiene gli impianti a gas.

Caldaia condominiale: l'amministratore può delegare?

Sì. Per i condomini con impianto centralizzato il responsabile dell'impianto è l'amministratore, che può nominare un terzo responsabile delegando esercizio, conduzione e manutenzione a un'impresa abilitata (D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 42, per il responsabile; DPR 74/2013, art. 6, per la delega). La delega è scritta e va comunicata; in Lombardia l'impianto resta censito nel Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT).

C'è un limite preciso da conoscere. La delega non è ammessa per le singole unità immobiliari residenziali il cui generatore non sia installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato (DPR 74/2013, art. 6): è il caso classico della caldaia autonoma di appartamento. Lì il responsabile resta l'occupante, e della manutenzione si occupa direttamente con un'impresa, senza la figura del terzo responsabile. In Lombardia il limite è più ampio e vale per ogni impianto, condomini compresi: la delega è ammessa solo se i generatori stanno in un locale tecnico esclusivamente dedicato (DGR XI/3502/2020, punto 10).

La norma sta cambiando? Cosa tenere d'occhio

Il quadro di riferimento resta il DPR 74/2013, in vigore dal 2013, ma una revisione del decreto è stata annunciata a fine 2025 e al momento è una bozza non in vigore (Flow, sezione normativa). Finché non viene pubblicata, le regole di delega e le soglie di potenza che abbiamo visto restano quelle attuali: vale la pena seguirne gli sviluppi prima di blindare scelte di lungo periodo.

Noi gestiamo questo ruolo a canone: ci nominiamo terzo responsabile, prendiamo in carico controlli, registri e interventi con tempi concordati, e teniamo la spesa annua nota in anticipo. È quello di cui ci occupiamo con la manutenzione a canone e con il servizio dedicato di terzo responsabile. Se vuoi una misura sul rischio del non-fare, puoi stimare il costo di un fermo impianto.

Domande frequenti

Il terzo responsabile è obbligatorio?

No. La nomina del terzo responsabile è una facoltà del responsabile dell'impianto, non un obbligo, qualunque sia la potenza (DPR 74/2013, art. 6). La delega però non è sempre ammessa: il decreto la esclude per le singole unità immobiliari residenziali il cui generatore non sia in un locale tecnico esclusivamente dedicato, e in Lombardia la DGR XI/3502/2020 la ammette solo se i generatori stanno in un locale tecnico esclusivamente dedicato, per qualunque impianto. Su un impianto non a norma è ammessa solo se l'atto di delega affida espressamente anche la messa a norma. Dove la delega è ammessa, delegare o gestire in proprio è una scelta organizzativa.

Qual è la differenza tra responsabile dell'impianto e terzo responsabile?

Il responsabile dell'impianto è chi ne ha il titolo: l'occupante per le singole unità immobiliari residenziali (il proprietario, se non sono locate), l'amministratore per i condomini con impianto centralizzato, il proprietario o l'amministratore delegato per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche (D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 42). Il terzo responsabile è l'impresa a cui il responsabile delega esercizio, conduzione, controllo e manutenzione, e che ne assume la responsabilità (stesso allegato, punto 52). L'incarico si accetta per iscritto (DPR 74/2013, art. 6).

Chi può fare il terzo responsabile?

Un'impresa abilitata (DM 37/2008) con capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti (D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 52), che accetti l'incarico per iscritto (DPR 74/2013, art. 6). Sopra i 350 kW di potenza nominale al focolare serve in più la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure l'attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28 (DPR 74/2013, art. 6, comma 8).

L'amministratore di condominio può delegare la manutenzione della caldaia centralizzata?

Sì. Per i condomini con impianto centralizzato il responsabile dell'impianto è l'amministratore (D.Lgs 192/2005, Allegato A, punto 42), che può nominare un terzo responsabile delegando esercizio, conduzione e manutenzione a un'impresa abilitata (DPR 74/2013, art. 6). La delega è scritta e va comunicata. In Lombardia è ammessa solo se i generatori stanno in un locale tecnico esclusivamente dedicato, e l'impianto resta censito nel CURIT.

Serve un patentino per condurre un impianto termico?

Per la conduzione di impianti termici di potenza termica nominale superiore a 232 kW serve un conduttore con patentino di abilitazione (D.Lgs 152/2006, art. 287). Chi lo rilascia lo decide la legge regionale, che disciplina anche la formazione: in Lombardia il patentino lo rilasciano le Province e, con la delega, è il terzo responsabile a dover provvedere al conduttore. È uno dei motivi per cui, sopra quella soglia, si delega a un'impresa. La UNI 11554, norma volontaria, riguarda invece chi progetta, installa e mantiene gli impianti a gas.

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo gestionale: cosa cambia, per chi decide, sul conto a fine anno.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08.

Fonti

  1. Presidenza della Repubblica, DPR 16 aprile 2013, n. 74 - Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, artt. 2, 6 e 7, consultato 2026-09-17, normattiva.it
  2. Stato italiano, D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 - Prestazione energetica nell'edilizia, Allegato A, punti 42 e 52, consultato 2026-09-17, normattiva.it
  3. Flow Impianti, Sezione normativa: D.Lgs 152/2006, art. 287, consultato 2026-07-30, flowimpianti.it/risorse/normativa/dlgs-152-2006-art-287/
  4. Flow Impianti, Sezione normativa: DPR 74/2013, consultato 2026-06-30, flowimpianti.it/risorse/normativa/dpr-74-2013/
  5. Flow Impianti, Sezione normativa: DM 37/2008, consultato 2026-06-30, flowimpianti.it/risorse/normativa/dm-37-2008/
  6. Flow Impianti, Sezione normativa: D.Lgs 192/2005, consultato 2026-09-17, flowimpianti.it/risorse/normativa/dlgs-192-2005/
  7. Flow Impianti, Sezione normativa: DGR Lombardia XI/3502/2020, consultato 2026-09-17, flowimpianti.it/risorse/normativa/dgr-lombardia-3502-2020/
  8. UNI, UNI 11554:2014 - Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza, consultato 2026-09-17, flowimpianti.it/risorse/normativa/uni-11554/

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza tecnica o legale. I riferimenti normativi sono richiamati alla data di consultazione; una revisione del DPR 74/2013 è annunciata ma non ancora in vigore. La valutazione su delega e requisiti va fatta sul singolo impianto.

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