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Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. XII/6153 dell'11 maggio 2026

Obblighi di fonti rinnovabili negli edifici in Lombardia

In vigore dal 3 giugno 2026 Regione Lombardia Obbligo di legge
Titolo ufficiale
Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. XII/6153 dell'11 maggio 2026
Pubblicazione
BURL n. 20, Serie Ordinaria, del 14 maggio 2026 · DGR XII/6153/2026
Stato di efficacia
In vigore dal 3 giugno 2026
Attuazione italiana
Attua la legge regionale per il clima (L.R. Lombardia 11/2025) sul fronte degli obblighi di fonti rinnovabili negli edifici, in raccordo con il testo unico DDUO 6437/2026. Innalza le quote minime di copertura da rinnovabili (60% per i nuovi edifici, 65% dal 1 gennaio 2027, 50% per le ristrutturazioni importanti di primo livello, 15% per quelle di secondo livello) e la potenza elettrica da rinnovabili da installare, con maggiorazione per gli edifici pubblici (più 5 punti percentuali sulla copertura, più 10% sulla potenza elettrica).
Si applica a
Ultima verifica
14 luglio 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabiliQuote minime di copertura per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento

Per gli edifici nuovi la copertura da fonti rinnovabili deve raggiungere il 60% del fabbisogno di energia primaria per l'acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva; dal 1 gennaio 2027 entrambe le quote salgono al 65%. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la quota minima è del 50%; per quelle di secondo livello, e quando si rifà l'impianto termico, è del 15% della somma dei fabbisogni per la sola climatizzazione invernale ed estiva, con l'acqua calda sanitaria esclusa dal calcolo. L'obbligo si applica ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Potenza elettrica da rinnovabili ed edifici pubbliciPotenza elettrica minima e maggiorazione per gli immobili pubblici

Oltre alla quota termica va installata una potenza elettrica da fonti rinnovabili pari a P = K x S, dove S è la superficie coperta in pianta al livello del terreno e K vale 0,05 kW/m2 per gli edifici nuovi e 0,025 kW/m2 per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello. Per gli edifici pubblici le quote di copertura termica sono maggiorate di 5 punti percentuali e la potenza elettrica da rinnovabili è incrementata del 10%.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo DGR XII/6153/2026www.regione.lombardia.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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