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D.Lgs 5/2026

Recepimento RED III: obbligo di rinnovabili negli edifici

In vigore dal 4 febbraio 2026 Nazionale Obbligo di legge

Il D.Lgs 5/2026 recepisce in Italia la direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED III) e riscrive gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici contenuti nell'Allegato III del D.Lgs 199/2021. Per gli edifici di nuova costruzione la copertura con fonti rinnovabili è fissata al 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e al 60% della somma di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva; nelle ristrutturazioni importanti di primo livello la quota è del 40%, mentre per le ristrutturazioni di secondo livello e per il rinnovo dell'impianto termico è del 15% sulla climatizzazione. Per gli edifici pubblici gli obblighi sono maggiorati di cinque punti percentuali e la potenza fotovoltaica obbligatoria è aumentata del 10%. Restano le deroghe per impossibilità tecnica o vincoli storici, ed è prevista un'eccezione al divieto di riscaldamento a effetto Joule per le unità in classe energetica B o superiore. Le nuove quote si applicano ai titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026, 180 giorni dopo l'entrata in vigore. L'obbligo copre anche gli interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili, e non aspetta nessun decreto attuativo: l'Allegato III si applica per effetto del decreto stesso. Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall'articolo 27 del D.Lgs 199/2021 riguarda un obbligo diverso, quello di incremento della quota rinnovabile a carico di chi vende energia termica oltre i 500 TEP l'anno. È uno dei principali motori normativi del passaggio a pompe di calore e impianti rinnovabili nelle nuove costruzioni e nelle riqualificazioni. Si applica agli interventi nel residenziale e in tutti i settori.

Titolo ufficiale
Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 - Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) in materia di promozione dell'energia da fonti rinnovabili
Pubblicazione
GU Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026 · ELI 2026/01/20/26G00018
Stato di efficacia
In vigore dal 4 febbraio 2026
Attuazione italiana
Modifica il D.Lgs 199/2021 (Allegati III e IV) e numerosi decreti in materia di energia
Si applica a
Ultima verifica
1° settembre 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 13 (modifica art. 26 D.Lgs 199/2021)L'obbligo di rinnovabili scatta anche cambiando l'impianto termico

L'obbligo di coprire con fonti rinnovabili una quota dei consumi viene esteso agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. Non serve più costruire o ristrutturare l'edificio: anche la sostituzione del generatore di calore può far scattare l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili.

Art. 29 (Allegato III)Quote di copertura rinnovabile per tipo di intervento

Nuova costruzione: 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e 60% della somma di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva. Ristrutturazione importante di primo livello: 40% sugli stessi consumi. Ristrutturazione di secondo livello e rinnovo dell'impianto termico: 15% sulla climatizzazione. Per gli edifici pubblici le quote crescono di cinque punti. È vietato il riscaldamento a effetto Joule, salvo le unità in classe energetica B o superiore.

Art. 30 (Allegato IV)Due sezioni: requisiti fuori e dentro gli incentivi

L'articolo riscrive l'Allegato IV del D.Lgs 199/2021 e lo divide in Sezione A, requisiti minimi per gli impianti che NON accedono a incentivi, e Sezione B, requisiti minimi per quelli che vi accedono. In Sezione B, quando si installano pompe di calore, biomassa, sistemi ibridi o solare termico a copertura parziale della climatizzazione invernale, servono valvole termostatiche a bassa inerzia termica o altra regolazione modulante sulla portata su tutti i corpi scaldanti, con tre sole esclusioni: non fattibilità tecnica dimostrata, locali con centralina di termoregolazione modulante, impianti progettati con temperatura media del fluido termovettore sotto i 45 gradi.

Art. 30 (Allegato IV, Sezione B)Requisiti per tecnologia, e la manutenzione biennale obbligatoria

Pompe di calore elettriche: efficienza stagionale e SCOP almeno pari ai minimi Ecodesign in zona climatica average, prova secondo la UNI EN 14825. Pompe di calore a gas: minimi Ecodesign per tipologia, prova secondo la UNI EN 12309 per le ad assorbimento e la UNI EN 16905 per quelle a motore endotermico, con limiti di ossidi di azoto di 120 mg/kWh per le ad assorbimento e 240 mg/kWh per quelle a motore a combustione interna, riferiti all'energia termica prodotta. Biomassa: certificazione ambientale DM 186/2017 classe 5 stelle o superiore, caldaie fino a 500 kW conformi alla UNI EN 303-5 classe 5 con rendimento non inferiore a 87% + log(Pn) e accumulo di almeno 20 dm3/kW, pellet certificato UNI EN ISO 17225-2, e almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, su generatore e canna fumaria, svolta da soggetti con i requisiti dell'articolo 15 del D.Lgs 28/2011. Solare termico e solar cooling: collettori con certificazione Solar Keymark e producibilità specifica minima a 50 gradi (oltre 300 kWh/m2 anno per i piani, oltre 400 per sottovuoto e tubi evacuati, oltre 550 per i collettori a concentrazione), con garanzia di almeno cinque anni su collettori e bollitori.

Art. 37 (inserisce l'art. 15, comma 1-ter, del D.Lgs 28/2011)Certificazione di installatori e progettisti: prevista, senza termine

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici compreso lo stoccaggio energetico, oltre ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda. Rispetto alla versione precedente la certificazione comprende anche i progettisti, non i soli installatori. Il decreto non ha un termine di adozione.

Art. 29 (Allegato III, Sezione A)Chi ricade nell'obbligo, e da quando

L'Allegato si applica agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti e agli edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell'impianto termico, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto: il 3 agosto 2026, contato dal 4 febbraio. Conta la data del titolo edilizio, non quella di inizio lavori. Nessun decreto attuativo condiziona questa applicazione.

Art. 30 (Allegato IV, Sezione B, punto 3)Biomassa: si accede agli incentivi solo sostituendo certi generatori

Sono ammessi agli incentivi solo i generatori a biomassa con la certificazione ambientale del D.M. 186/2017 in classe 5 stelle o superiore, rilasciata da un organismo notificato, e solo se installati in sostituzione di generatori a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. In deroga, la sostituzione di generatori a GPL o a gas naturale è ammessa solo se il generatore a biomassa assicura emissioni di particolato primario (PP10) non superiori a 1 mg/Nm3; nelle aree non metanizzate, per aziende agricole e imprese forestali, la sostituzione del GPL passa con una riduzione del particolato di almeno il 50% rispetto ai valori della classe 5 stelle. Le Regioni possono restringere ulteriormente. Per tutta la durata dell'incentivo è obbligatoria almeno una manutenzione biennale su generatore e canna fumaria, svolta da chi ha i requisiti dell'articolo 15 del D.Lgs 28/2011, con i certificati conservati in originale.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo ELI 2026/01/20/26G00018 → www.gazzettaufficiale.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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