D.Lgs 5/2026
Recepimento RED III: obbligo di rinnovabili negli edifici
- Titolo ufficiale
- Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 - Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) in materia di promozione dell'energia da fonti rinnovabili
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026 · ELI 2026/01/20/26G00018
- Stato di efficacia
- In vigore dal 4 febbraio 2026
- Attuazione italiana
- Modifica il D.Lgs 199/2021 (Allegati III e IV) e numerosi decreti in materia di energia
- Si applica a
- Ultima verifica
- 2 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 13 (modifica art. 26 D.Lgs 199/2021)L'obbligo di rinnovabili scatta anche cambiando l'impianto termico
L'obbligo di coprire con fonti rinnovabili una quota dei consumi viene esteso agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. Non serve più costruire o ristrutturare l'edificio: anche la sostituzione del generatore di calore può far scattare l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili.
Art. 29 (Allegato III)Quote di copertura rinnovabile per tipo di intervento
Nuova costruzione: 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e 60% della somma di acqua calda sanitaria, climatizzazione invernale ed estiva. Ristrutturazione importante di primo livello: 40% sugli stessi consumi. Ristrutturazione di secondo livello e rinnovo dell'impianto termico: 15% sulla climatizzazione. Per gli edifici pubblici le quote crescono di cinque punti. È vietato il riscaldamento a effetto Joule, salvo le unità in classe energetica B o superiore.
Art. 30 (Allegato IV)Due sezioni: requisiti fuori e dentro gli incentivi
L'articolo riscrive l'Allegato IV del D.Lgs 199/2021 e lo divide in Sezione A, requisiti minimi per gli impianti che NON accedono a incentivi, e Sezione B, requisiti minimi per quelli che vi accedono. In Sezione B, quando si installano pompe di calore, biomassa, sistemi ibridi o solare termico a copertura parziale della climatizzazione invernale, servono valvole termostatiche a bassa inerzia termica o altra regolazione modulante sulla portata su tutti i corpi scaldanti, con tre sole esclusioni: non fattibilità tecnica dimostrata, locali con centralina di termoregolazione modulante, impianti progettati con temperatura media del fluido termovettore sotto i 45 gradi.
Art. 30 (Allegato IV, Sezione B)Requisiti per tecnologia, e la manutenzione biennale obbligatoria
Pompe di calore elettriche: efficienza stagionale e SCOP almeno pari ai minimi Ecodesign in zona climatica average, prova secondo la UNI EN 14825. Pompe di calore a gas: minimi Ecodesign per tipologia, prova secondo la UNI EN 12309 per le ad assorbimento e la UNI EN 16905 per quelle a motore endotermico, con limiti di ossidi di azoto di 120 mg/kWh per le ad assorbimento e 240 mg/kWh per quelle a motore a combustione interna, riferiti all'energia termica prodotta. Biomassa: certificazione ambientale DM 186/2017 classe 5 stelle o superiore, caldaie fino a 500 kW conformi alla UNI EN 303-5 classe 5 con rendimento non inferiore a 87% + log(Pn) e accumulo di almeno 20 dm3/kW, pellet certificato UNI EN ISO 17225-2, e almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell'incentivo, su generatore e canna fumaria, svolta da soggetti con i requisiti dell'articolo 15 del D.Lgs 28/2011. Solare termico e solar cooling: collettori con certificazione Solar Keymark e producibilità specifica minima a 50 gradi (oltre 300 kWh/m2 anno per i piani, oltre 400 per sottovuoto e tubi evacuati, oltre 550 per i collettori a concentrazione), con garanzia di almeno cinque anni su collettori e bollitori.
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