D.Lgs 22/2010
Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
- Titolo ufficiale
- Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2010 · ELI 2010/02/24/010G0037
- Stato di efficacia
- In vigore dall'11 marzo 2010
- Attuazione italiana
- Attuato, per le piccole utilizzazioni locali a sonde chiuse, dal DM 2 aprile 2026 (che sostituisce il DM 30 settembre 2022). Modificato dall'art. 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs 178/2025.
- Si applica a
- Ultima verifica
- 27 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 1 comma 5cosa sono le piccole utilizzazioni locali
Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.
Art. 10limiti, sonde e competenza regionale (nella lettura del DM 2 aprile 2026)
Il preambolo del DM 2 aprile 2026 riporta che l'articolo 10, come modificato dall'articolo 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs 178/2025, fissa i limiti delle piccole utilizzazioni locali a 2 MW termici e 400 metri di profondità dei pozzi; che il comma 2 vi include le utilizzazioni effettuate tramite sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza prelievo e reimmissione di acque calde o fluidi geotermici; e cita il comma 3: "Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate". Il testo consolidato dell'articolo 10 non è stato riletto direttamente in questo run: la provenienza è il preambolo del decreto ministeriale, che è atto primario.
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