D.Lgs 190/2024
Testo unico rinnovabili: i tre regimi amministrativi
- Titolo ufficiale
- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 291 del 12 dicembre 2024 · ELI 2024/12/12/24G00205
- Stato di efficacia
- In vigore dal 30 dicembre 2024
- Attuazione italiana
- Modificato dal D.Lgs 26 novembre 2025, n. 178 (disposizioni integrative e correttive). L'art. 14 comma 6 ha imposto l'adeguamento del DM 30 settembre 2022, avvenuto con il DM 2 aprile 2026. Regioni ed enti locali: 180 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi.
- Si applica a
- Ultima verifica
- 27 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Impianto generaletre regimi al posto di quattro
Il decreto riduce le procedure a tre regimi amministrativi - attività libera (art. 7), procedura abilitativa semplificata (art. 8) e autorizzazione unica (art. 9) - con l'obiettivo di superare la frammentazione normativa e dare un quadro unico e coordinato ai regimi amministrativi degli impianti da fonti rinnovabili, sia elettriche sia termiche. Gli allegati A e B assegnano ogni tipo di intervento al suo regime.
Art. 5 comma 1piattaforma SUER e modelli unici
Prevede la digitalizzazione delle procedure amministrative e dei modelli unici attraverso la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9. La piattaforma è interoperabile con gli strumenti informatici nazionali, regionali, provinciali e comunali.
Allegato B lettera n)sonde geotermiche in PAS
Come modificata dall'articolo 17 comma 1 punto 5) del D.Lgs 178/2025, assoggetta a procedura abilitativa semplificata le installazioni di sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna se orizzontali e non superiore a 250 metri se verticali. È l'innalzamento di soglia che il DM 2 aprile 2026 recepisce.
Art. 14 comma 6mandato di adeguamento
Prevede l'adeguamento del decreto ministeriale 30 settembre 2022, adottato ai sensi dell'articolo 25 comma 6-bis del D.Lgs 199/2021, alle disposizioni del presente decreto legislativo: è la base su cui è stato adottato il DM 2 aprile 2026.
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