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DM 2 aprile 2026

Sonde geotermiche: procedure semplificate e prescrizioni di posa

In vigore dal 16 aprile 2026 Nazionale Obbligo di legge
Titolo ufficiale
Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 2 aprile 2026 - Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Pubblicazione
GU Serie Generale n. 87 del 15 aprile 2026 · ELI 2026/04/15/26A01824
Stato di efficacia
In vigore dal 16 aprile 2026
Attuazione italiana
Attua l'articolo 14, comma 6, del D.Lgs 190/2024 (adeguamento del DM 30 settembre 2022 ai regimi di attività libera e PAS). Attua l'articolo 25, comma 6-bis, del D.Lgs 199/2021, come sostituito dal D.Lgs 5/2026, limitatamente agli impianti a circuito chiuso: il decreto rinvia a un provvedimento successivo le prescrizioni di posa degli impianti a circuito aperto. Art. 9: Regioni e Province autonome istituiscono il registro telematico delle piccole utilizzazioni locali entro 180 giorni.
Si applica a
Ultima verifica
27 luglio 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 3attività libera e PAS: le soglie

È soggetta ad attività libera la realizzazione di impianti le cui sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri, con potenza termica dell'impianto inferiore a 50 kW. La procedura abilitativa semplificata si applica agli impianti con sonde fino a 3 metri se orizzontali e 250 metri se verticali, e potenza termica inferiore a 500 kW.

Art. 4prescrizioni tecniche di carattere generale

L'installazione di sonde geotermiche verticali deve osservare una distanza di rispetto dai terreni contermini non in disponibilità, valutata e asseverata dal progettista incaricato e comunque di almeno 4 metri lineari dalla linea di confine, misurata in senso orizzontale; per le sonde orizzontali tale distanza è pari alla profondità dello scavo. La progettazione degli impianti con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW è effettuata determinando i parametri termici del sottosuolo mediante un test di risposta termica o una adeguata campagna di indagini. Il fluido vettore deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per l'acqua potabile; non è ammesso l'utilizzo di inibitori della corrosione.

Art. 7qualificazione degli installatori

Le installazioni di impianti geotermici a circuito chiuso devono essere realizzate da soggetti specializzati, operanti nel settore della perforazione e dello scavo di terreni. Per i requisiti e le modalità di certificazione di qualità delle imprese si applica la norma UNI 11517:2013.

Art. 10sostituzione del decreto 30 settembre 2022

Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 30 settembre 2022. Le disposizioni del decreto del 30 settembre 2022 continuano ad applicarsi alle PAS in corso.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo ELI 2026/04/15/26A01824www.gazzettaufficiale.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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