DM 15 aprile 2026
Decreto OIERT - obbligo di rinnovabile termica per chi vende calore
Il DM 15 aprile 2026, chiamato decreto OIERT, definisce come si adempie all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica dell'articolo 27 del D.Lgs 199/2021: chi vende a terzi calore per riscaldamento e raffrescamento oltre i 500 TEP all'anno porta a fonti rinnovabili una quota crescente dell'energia venduta. I periodi d'obbligo sono due, il triennio 2026-2028 da chiudere entro il 31 marzo 2029 e il biennio 2029-2030 entro il 31 marzo 2031. La quota parte dalla media del triennio 2022-2024 e sale con gli incrementi annuali di riferimento dell'Allegato I, 0,50% nel 2026, 1,30% nel 2027, 2,00% nel 2028 e nel 2029 e 2,50% nel 2030, ridotti in proporzione alla quota rinnovabile già raggiunta e azzerati sopra il 90%. La gestione è del GSE attraverso il Portale OIERT, con registrazione e dati storici entro il 30 settembre 2026; chi resta sotto la quota versa un contributo compensativo al Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche presso la CSEA. Il punto che tocca gli impianti è la definizione di vendita di energia termica, che comprende i contratti di servizio energetico e quelli di rendimento energetico: il decreto si applica a quelli sottoscritti o rinnovati dopo la sua entrata in vigore. Riguarda hotel, data center, cliniche e poliambulatori, pharma e laboratori, negozi e ristorazione, wellness e piscine, uffici e immobili, veterinario, musei e archivi e il residenziale.
- Titolo ufficiale
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2026 - Modalità di adempimento all'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 137 del 16 giugno 2026 · ELI 2026/06/16/26A02956
- Stato di efficacia
- In vigore dal 17 giugno 2026
- Attuazione italiana
- Attua l'articolo 27, comma 2, del D.Lgs 199/2021, nel testo modificato dall'articolo 14 del D.Lgs 5/2026. Modifica il DM 14 luglio 2023, n. 224 in materia di garanzie di origine (articoli 2, 14 e 16). Rinvia a tre atti successivi: il decreto del Ministero che fissa il valore addizionale del TEP di energia rinnovabile termica entro sessanta giorni (art. 10, comma 2), le linee guida del GSE sul funzionamento del Portale OIERT (art. 6, comma 3) e l'aggiornamento delle regole applicative del DM 224/2023 entro centoventi giorni (art. 14, comma 3).
- Si applica a
- Ultima verifica
- 9 ottobre 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Art. 3, comma 1Da che quota si parte, e di quanto sale
Per ciascun periodo d'obbligo, i soggetti obbligati sono tenuti a conseguire una quota di energia rinnovabile termica secondo le traiettorie annuali definite all'Allegato I, in funzione della quota di energia rinnovabile termica media conseguita nel triennio 2022-2024. La media è calcolata considerando le sole annualità per le quali è stata svolta l'attività di vendita di energia termica.
Art. 2, comma 1, lettera o)Nella vendita di calore rientrano il servizio energia e l'EPC
vendita di energia termica: qualsiasi tipologia di contratto o accordo tra un soggetto obbligato e un utente finale avente ad oggetto la fornitura di energia termica dietro il pagamento di un prezzo, inclusi i contratti di servizio energetico di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e i contratti di rendimento energetico di cui all'art. 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Art. 4, comma 1Le due scadenze, 2029 e 2031
L'obbligo di cui all'art. 3 è conseguito entro il 31 marzo dell'anno 2029, per il triennio dal 2026 al 2028, ed entro il 31 marzo 2031, per il successivo biennio dal 2029 al 2030.
Art. 6, comma 1Portale OIERT: registrazione e dati storici entro il 30 settembre 2026
Entro il 30 settembre 2026 i soggetti obbligati sono tenuti a registrarsi sul portale OIERT al fine di comunicare al soggetto gestore [...]: a) entro la medesima data, l'ammontare di energia termica venduto a utenti finali comprensivo dei dati di cui all'Allegato II, Sezione C, per la determinazione della quota di energia rinnovabile termica relativa al triennio 2022-2024.
Art. 14, comma 5Si applica ai contratti sottoscritti o rinnovati dopo l'entrata in vigore
Il presente decreto si applica ai contratti di servizio energetico e di prestazione energetica sottoscritti o rinnovati dopo la sua entrata in vigore.
Copia di archivio → web.archive.org
Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.