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Delibera ARERA 546/2025/R/tlr

Teleriscaldamento: recesso del condominio e divieto di penali

In vigore dal 1° gennaio 2026 Nazionale Obbligo di legge
Titolo ufficiale
Deliberazione ARERA 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr - Revisione della regolazione dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
Pubblicazione
Pubblicata sul sito dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il 9 dicembre 2025 · Deliberazione 546/2025/R/tlr
Stato di efficacia
In vigore dal 1° gennaio 2026
Attuazione italiana
Approva quattro allegati, tutti in vigore dal 1 gennaio 2026: Allegato A - TUAR, Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente · Allegato B - RQCT, Testo integrato della regolazione della qualità commerciale · Allegato C - TIMT, Testo integrato in materia di misura · Allegato D - TUD, Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti. Modifica inoltre il comma 1.1 del TITT. Sostituisce i testi integrati in scadenza il 31 dicembre 2025.
Si applica a
Ultima verifica
27 luglio 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 7 TUARrecesso in qualunque momento, un mese di preavviso

L'utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese. L'utente esercita tale diritto presentando all'esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete. La richiesta si presenta almeno via posta, posta elettronica, sito internet o sportello fisico, con un modulo accessibile anche online.

Art. 8 TUARvietate le penali di recesso

Gli esercenti non possono prevedere penali o vincoli per il recesso dal contratto di fornitura del servizio. Restano applicabili, secondo la disciplina vigente al momento della firma, gli eventuali corrispettivi di salvaguardia inseriti nel preventivo di allacciamento e nel contratto di fornitura prima del 1 gennaio 2026 e volti al recupero integrale dei costi di allacciamento.

Art. 9 TUARrecesso semplificato da sistemi di telecalore non efficienti

Le clausole su penali, corrispettivi od oneri diverse dal corrispettivo di salvaguardia, incluse in contratti sottoscritti dopo il 1 giugno 2018, si considerano come non apposte. Se l'utente si avvale della modalità di recesso semplificata, il periodo massimo di applicazione dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia scende a 3 anni. Chi intende avvalersene allega alla richiesta di recesso una relazione tecnica di un tecnico abilitato che attesti che il fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.

Art. 10 TUARnessun costo per disattivazione e scollegamento

Nessun corrispettivo può essere applicato all'utente per la disattivazione della fornitura e per lo scollegamento dalla rete. In caso di disattivazione l'esercente chiude e piomba le valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, effettua la lettura di cessazione ed emette la fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Definizioni TUARil condominio è utente a tutti gli effetti

Utente o utente del servizio è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali. Le disposizioni degli articoli da 7 a 11 non si applicano a utenti con potenza contrattuale maggiore di 1.200 kW.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo Deliberazione 546/2025/R/tlrwww.arera.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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