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D.Lgs 192/2005

Prestazione energetica in edilizia e sanzioni sulla manutenzione degli impianti

In vigore dall'8 ottobre 2005 Nazionale Obbligo di legge

Il D.Lgs 192/2005 è la norma quadro italiana sulla prestazione energetica degli edifici e contiene le sanzioni applicabili a chi non provvede al controllo e alla manutenzione degli impianti termici. Prevede sanzioni a carico del proprietario, conduttore o amministratore che omette la manutenzione, e a carico dell'operatore che non redige il rapporto di controllo di efficienza energetica. È uno dei riferimenti che danno base sanzionatoria all'obbligo di manutenzione degli impianti. Si applica agli impianti termici di tutti gli edifici e settori.

Titolo ufficiale
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Pubblicazione
GU n. 222 del 23 settembre 2005, Suppl. Ordinario n. 158 · D.Lgs 192/2005
Stato di efficacia
In vigore dall'8 ottobre 2005
Si applica a
Ultima verifica
17 settembre 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Art. 15, comma 5Sanzioni per omessa manutenzione

Il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile che non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

Art. 15, comma 6Sanzioni per il mancato rapporto di controllo

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non redige e non sottoscrive il rapporto di controllo tecnico (articolo 7, comma 2) è soggetto a sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Chi applica la sanzione, l'ente locale o la regione competente per i controlli, la comunica alla Camera di commercio di appartenenza per i provvedimenti disciplinari.

Allegato A, punto 42Responsabile dell'impianto termico

Il responsabile dell'impianto termico è l'occupante, a qualsiasi titolo, per le singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, per le singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, per gli edifici con impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato, per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Allegato A, punto 52Terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico è l'impresa che, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo D.Lgs 192/2005 → www.normattiva.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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