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Guida normativa · Aggiornata 2026

Obbligo BACS nel terziario: cosa cambia dal 3 giugno 2026

Dal 3 giugno 2026 il Decreto Requisiti Minimi estende l'obbligo di un sistema di automazione e controllo degli edifici (BACS) di almeno classe B agli edifici non residenziali con impianti termici oltre 290 kW, anche in ristrutturazione e non solo nel nuovo. Qui trovi da quando, per chi, con quali soglie e cosa arriva con l'EPBD IV, con il rimando alle fonti ufficiali.

3 giu 2026 Da questa data l'obbligo BACS entra anche nelle ristrutturazioni del non residenziale
290 kW La soglia di potenza dell'impianto termico oltre cui scatta l'obbligo
classe B Il livello minimo di automazione e controllo secondo la UNI EN ISO 52120-1

Cosa cambia dal 3 giugno 2026 per gli edifici del terziario

Dal 3 giugno 2026 il Decreto Requisiti Minimi (DM 28 ottobre 2025) estende l'obbligo di un sistema di automazione e controllo degli edifici (BACS) di almeno classe B agli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW, anche in ristrutturazione e riqualificazione e non solo nelle nuove costruzioni. La condizione è che il tempo di ritorno dell'investimento sia inferiore a sei anni. Lo stesso decreto muove anche altro, e lo trattiamo a parte: i requisiti minimi di rendimento e la bassa temperatura. È il punto pratico che conta per chi gestisce un edificio del terziario: l'automazione non è più una scelta solo per il nuovo, entra al prossimo intervento rilevante sull'impianto.

La logica è semplice. Un sistema BACS coordina riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e regolazione dei singoli ambienti in base a occupazione, orari e condizioni reali, così l'impianto lavora quando serve e alla potenza che serve. Il decreto lo rende un requisito minimo di prestazione energetica per gli edifici del terziario di una certa dimensione, allo stesso modo in cui pone requisiti sull'isolamento o sui ponti termici.

Cos'è un BACS e cosa vuol dire "classe B"

BACS sta per Building Automation and Control System, il sistema di automazione e controllo di un edificio: l'insieme di sensori, regolatori e logiche che gestisce gli impianti in modo integrato, invece di lasciarli lavorare ciascuno per conto suo. La UNI EN ISO 52120-1, che sostituisce la vecchia UNI EN 15232, classifica l'impatto di questi sistemi sulla prestazione energetica in quattro classi, da A a D. La classe D è l'assenza di automazione o una gestione non efficiente; la classe B, richiesta dal decreto, è un'automazione avanzata con gestione integrata degli impianti.

Classe Livello di automazione e controllo Rispetto all'obbligo
A Automazione e controllo ad alte prestazioni, con gestione e monitoraggio energetico avanzati. Oltre il minimo
B Automazione avanzata con gestione integrata degli impianti dell'edificio. Livello minimo richiesto
C Automazione e controllo standard, di base. Sotto il minimo
D Automazione assente o non energeticamente efficiente. Sotto il minimo
Le classi di automazione e controllo secondo la UNI EN ISO 52120-1. La UNI EN ISO 52120-1 è una norma tecnica volontaria: l'obbligo di raggiungere la classe B nasce dal decreto che la richiama, non dalla norma in sé. Leggi la scheda della norma tecnica.

Nel terziario che gestiamo, il salto da classe D a classe B non è comprare una scatola: è collegare l'automazione ai terminali e leggere davvero i dati che l'impianto produce. Il tempo di ritorno lo fa il profilo di carico dell'edificio, non la scheda tecnica del controllore. Per questo la verifica va fatta sull'impianto vero, non su un valore di catalogo.

Chi è obbligato: la soglia dei 290 kW e i titoli abilitativi

L'obbligo riguarda gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW. Sotto questa soglia non scatta. La novità del DM 28 ottobre 2025 non è la soglia, che resta, ma il perimetro: l'obbligo, prima riferito alle sole nuove costruzioni, si estende a ristrutturazioni e riqualificazioni per i titoli abilitativi richiesti dal 3 giugno 2026. Il riferimento è la data del titolo abilitativo, quindi conta il momento in cui presenti la pratica, non quello in cui parti con i lavori.

In concreto, un edificio del terziario con una centrale termica sopra i 290 kW che affronta una ristrutturazione rilevante o una riqualificazione dell'impianto rientra nel campo di applicazione, se il titolo abilitativo è richiesto dal 3 giugno 2026 in avanti. Parliamo di uffici direzionali, strutture ricettive, poli commerciali, sanità, edifici pubblici: le dimensioni impiantistiche del terziario superano quella soglia con facilità.

La condizione del ritorno sotto i sei anni

L'obbligo non è incondizionato. Il decreto lo lega a una clausola di convenienza: il sistema BACS è dovuto quando il tempo di ritorno dell'investimento è inferiore a sei anni, calcolato al netto degli incentivi disponibili. È una verifica tecnico-economica che confronta il costo dell'automazione con il risparmio energetico atteso sul profilo di consumo di quel preciso edificio. Dove il ritorno resta sopra i sei anni, l'obbligo non si applica; dove rientra, si applica.

Questa clausola sposta il baricentro dalla teoria alla pratica. Non basta sapere che l'edificio supera i 290 kW: serve un calcolo sul consumo reale, che tenga conto degli orari, della stagionalità e degli incentivi che abbattono l'investimento. Un edificio con un profilo di carico irregolare e ore di funzionamento alte è tipicamente quello in cui l'automazione si ripaga prima. Per questo la valutazione la fa un tecnico sull'impianto, con i numeri dell'edificio davanti, e va documentata.

L'onda normativa in arrivo con l'EPBD IV

Oltre a quello che è già in vigore, sul terziario si muove un secondo fronte: la Direttiva UE 2024/1275, l'EPBD IV, nota come "Case Green". In Italia non è ancora recepita, quindi ciò che segue è al condizionale: sono obblighi futuri, che diventeranno operativi solo con la norma nazionale di attuazione. Vale però la pena leggerli ora, perché indicano la direzione in cui il quadro si sta muovendo.

già oggi 3 giu 2026 dal 2029 nuove costruzioni anche ristrutturazioni e riqualificazioni soglia in discesa da recepire > 290 kW > 290 kW > 70 kW
Come si muove il perimetro dell'obbligo BACS nel terziario. Il gradino del 2029 arriva dall'EPBD IV (Direttiva UE 2024/1275) e in Italia non è ancora recepito: è indicativo e va confermato con la norma nazionale di attuazione.

La soglia BACS scenderebbe da 290 a 70 kW dal 2029. L'EPBD IV (art. 13) prevede che l'obbligo di un sistema di automazione e controllo negli edifici non residenziali si applichi a una soglia molto più bassa, portandola dagli attuali 290 kW a 70 kW dal 31 dicembre 2029. Se e quando la direttiva sarà recepita in Italia, il bacino di edifici del terziario coinvolti si allargherebbe in modo netto, includendo anche immobili di taglia media che oggi restano fuori. Resta, per ora, un obbligo futuro non operativo.

L'obbligo solare come driver, e l'angolo dell'autoconsumo. Sempre l'EPBD IV (art. 10) prevede l'installazione di impianti solari sui nuovi edifici non residenziali oltre 250 m² dal 31 dicembre 2026, con scadenze successive per gli edifici pubblici e per l'esistente in ristrutturazione. Anche qui siamo al condizionale, perché in Italia la direttiva non è ancora recepita. Non è un tema di fotovoltaico: quello che conta per l'impianto di climatizzazione è l'autoconsumo. Una pompa di calore che assorbe l'energia prodotta sul posto rende utile quella produzione, e il BACS è ciò che fa dialogare produzione e impianto, spostando i carichi verso le ore in cui l'energia è disponibile. In questa lettura il solare imposto e l'automazione richiesta lavorano insieme.

Cosa comporta in pratica

Per chi gestisce un edificio del terziario sopra i 290 kW, il decreto significa mettere in conto l'automazione e controllo al prossimo intervento rilevante sull'impianto. Il percorso è: verificare la classe attuale del sistema secondo la UNI EN ISO 52120-1, capire quanto serve per arrivare alla classe B, e calcolare il tempo di ritorno sul profilo di consumo reale al netto degli incentivi. Se il ritorno rientra nei sei anni, l'intervento è dovuto e va progettato dentro la ristrutturazione, non aggiunto dopo.

Il nostro ruolo qui è concreto: installiamo e gestiamo il sistema di automazione e controllo a canone, con la lettura dei dati e la regolazione nel tempo, non solo la posa iniziale. Un BACS lasciato a se stesso perde valore in fretta; portato a classe B e poi seguito, mantiene il risparmio che ne giustifica l'obbligo: abbiamo spiegato perché senza regolazione l'impianto non rende. E quando arriverà il vincolo del solare, è il punto in cui integrare pompa di calore e autoconsumo passa dallo stesso sistema.

Le norme di riferimento

Le fonti che regolano l'obbligo BACS nel terziario, ciascuna con link alla scheda e alla fonte ufficiale.

Hai un edificio del terziario sopra i 290 kW e non sai se ti tocca?

Se gestisci un immobile non residenziale con una centrale termica di taglia rilevante, possiamo verificare la classe attuale del sistema di automazione e controllo, stimare cosa serve per arrivare alla classe B e calcolare il tempo di ritorno sul tuo profilo di consumo. Partiamo da un sopralluogo, senza impegno.

  • Verifica della classe del sistema di automazione e controllo secondo la UNI EN ISO 52120-1
  • Stima del tempo di ritorno sul profilo di consumo reale, al netto degli incentivi
  • Installazione e gestione del BACS a canone, con la lettura dei dati nel tempo

Domande frequenti

Da quando è obbligatorio il BACS negli edifici non residenziali?

Per gli edifici non residenziali con impianti termici oltre 290 kW l'obbligo di un sistema di automazione e controllo almeno di classe B esiste già per le nuove costruzioni. Con il DM 28 ottobre 2025, per i titoli abilitativi richiesti dal 3 giugno 2026, si estende anche a ristrutturazioni e riqualificazioni, quando il tempo di ritorno dell'investimento è inferiore a sei anni.

Qual è la soglia di potenza per l'obbligo BACS?

La soglia è una potenza nominale dell'impianto termico superiore a 290 kW. Sotto questo valore l'obbligo non scatta. Con l'EPBD IV (Direttiva UE 2024/1275) la soglia scenderebbe a 70 kW dal 31 dicembre 2029, ma in Italia la direttiva non è ancora recepita: per ora vale 290 kW.

Cos'è la classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1?

La UNI EN ISO 52120-1 classifica l'impatto dei sistemi di automazione e controllo degli edifici sulla prestazione energetica in quattro classi, da A a D. La classe B corrisponde a un'automazione avanzata con gestione integrata degli impianti. È una norma tecnica volontaria: l'obbligo di raggiungere la classe B nasce dal decreto che la richiama, non dalla norma in sé.

L'obbligo BACS vale anche per le ristrutturazioni?

Sì. Il cambiamento principale del DM 28 ottobre 2025 è proprio questo: l'obbligo, prima riferito alle sole nuove costruzioni, si estende a ristrutturazioni e riqualificazioni per i titoli abilitativi richiesti dal 3 giugno 2026, sempre sopra la soglia dei 290 kW e con la condizione del tempo di ritorno sotto i sei anni.

Cos'è la condizione del tempo di ritorno sotto i sei anni?

Il decreto lega l'obbligo a una clausola di convenienza: il sistema BACS è dovuto quando il tempo di ritorno dell'investimento è inferiore a sei anni, calcolato al netto degli incentivi disponibili. È una verifica tecnico-economica sul profilo di consumo dell'edificio, da documentare caso per caso.

La soglia scenderà a 70 kW? Quando?

È previsto dall'EPBD IV (Direttiva UE 2024/1275, art. 13): la soglia per l'obbligo BACS negli edifici non residenziali scenderebbe da 290 a 70 kW dal 31 dicembre 2029. La direttiva però non è ancora stata recepita in Italia, quindi si tratta di un obbligo futuro, da confermare con la norma nazionale di attuazione.

Il DM 28 ottobre 2025 è il recepimento dell'EPBD IV?

No. Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna gli allegati del decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 nel quadro della precedente direttiva sull'efficienza energetica. L'EPBD IV (Direttiva UE 2024/1275) è una direttiva successiva e distinta, non ancora recepita: le due cose non vanno confuse.

Cosa cambia per la climatizzazione quando arriverà l'obbligo solare dell'EPBD IV?

L'EPBD IV (art. 10) prevede l'installazione di impianti solari sui nuovi edifici non residenziali oltre 250 m² dal 31 dicembre 2026, non ancora recepita in Italia. Sul piano impiantistico l'effetto interessante è l'autoconsumo: una pompa di calore che assorbe l'energia prodotta sul posto, con il BACS che fa dialogare produzione e climatizzazione per usarla quando serve.

Ultimo aggiornamento: 2026. Date, soglie e riferimenti citati vanno verificati sulle fonti ufficiali collegate; questa guida ha scopo informativo e non sostituisce un parere tecnico o legale. L'EPBD IV non è ancora recepita in Italia: i riferimenti alla direttiva sono al condizionale.

Parliamone

Non è un guasto. È un requisito minimo che entra alla prossima ristrutturazione.

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