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Requisiti minimi impianti 2026: cosa cambia con la bassa temperatura?

Se progetti o gestisci un edificio, sui requisiti minimi non conta solo la teoria: conta cosa scatta sul tuo intervento e quando. Vediamo cosa cambia con l'aggiornamento del 2026, perché la bassa temperatura diventa la scelta naturale e come arrivare pronti, con le fonti in chiaro.

Cosa sono i requisiti minimi degli impianti e chi li fissa?

I requisiti minimi sono le prestazioni energetiche che un edificio e i suoi impianti termici devono garantire quando si costruisce o si ristruttura. Li fissa il cosiddetto decreto requisiti minimi, il DM 26 giugno 2015, all'interno della cornice del D.Lgs 192/2005, la norma quadro italiana sulla prestazione energetica degli edifici (D.Lgs 192/2005).

In pratica il progettista confronta l'edificio reale con un edificio di riferimento: stessa geometria, ma involucro e impianti con parametri fissati per legge. Se l'edificio reale non raggiunge quei parametri, l'intervento non è a norma. Il metodo vale per l'involucro come per la parte impiantistica: rendimenti dei generatori, regolazione, isolamento delle reti.

Non è un tema solo da progettisti. Per chi gestisce un immobile, i requisiti minimi decidono cosa si può e non si può fare in un intervento, e con quale investimento. Se un termine non ti è familiare, lo trovi nel glossario.

Cosa cambia con i requisiti minimi 2026?

Dal 2026 i requisiti minimi hanno un aggiornamento importante. Il DM 28 ottobre 2025 sostituisce gli allegati del decreto del 26 giugno 2015 e si applica ai nuovi interventi con titolo abilitativo dal 3 giugno 2026. Introduce criteri aggiornati su ponti termici, requisiti degli impianti termici, sistemi di automazione e controllo (BACS) e infrastrutture di ricarica elettrica (DM 28 ottobre 2025).

Sul terziario il cambiamento è concreto. Per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, il decreto richiede sistemi di automazione e controllo almeno in classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1: il livello che permette regolazione e monitoraggio continui dei consumi (DM 28 ottobre 2025). Sul tema abbiamo un approfondimento dedicato su VMC, BACS e regolazione.

L'aggiornamento completa l'attuazione della direttiva europea sulla prestazione energetica. La nuova direttiva EPBD IV (2024/1275) spinge verso edifici a emissioni zero e verso il progressivo abbandono delle caldaie a combustibili fossili, ma il recepimento italiano dei suoi passaggi più stringenti è ancora in corso: alcune scadenze andranno lette quando i decreti attuativi saranno pubblicati (Direttiva UE 2024/1275).

Perché la bassa temperatura diventa centrale?

La bassa temperatura diventa centrale perché i requisiti minimi, uniti all'obbligo di rinnovabili, spingono verso la pompa di calore, e la pompa di calore rende di più quando lavora con acqua di mandata a bassa temperatura. Secondo l'ENEA, più bassa è la temperatura di mandata, più alto è il rendimento della macchina: il COP nominale si misura infatti con acqua a 35 gradi (ENEA).

Temperatura di mandata tipica, per tipo di terminale Pannelli radianti Ventilconvettori Radiatori ~35°C ~45°C ~65°C mandata mandata mandata pompa di calore più efficiente meno efficiente
Temperatura di mandata tipica per terminale. Più bassa la mandata, più alto il rendimento della pompa di calore. Fonte: ENEA e dati dei costruttori, 2026. Risultati indicativi.

È qui che il ragionamento si ribalta rispetto alla vecchia caldaia. Con un generatore a combustibile la temperatura di mandata alta non pesava sul rendimento; con la pompa di calore sì. Progettare a bassa temperatura significa terminali più estesi - pannelli radianti, ventilconvettori dimensionati bene - e un edificio ben isolato, così l'impianto lavora dolce e consuma meno. È la logica dietro tanti nostri interventi di consulenza energetica.

Quando scattano i requisiti: nuovo, ristrutturazioni, sostituzione?

I requisiti minimi non si applicano tutti allo stesso modo. Il livello di verifica cresce con il peso dell'intervento: massimo sul nuovo e sulle ristrutturazioni importanti, più circoscritto sulla sostituzione di un singolo componente. Ma anche la sola sostituzione del generatore chiede il rispetto di rendimenti minimi e della regolazione (D.Lgs 192/2005; DM 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025).

Tipo di intervento e requisito applicabile agli impianti. Quadro di sintesi, non sostituisce la verifica di progetto.
InterventoRequisito applicabile agli impiantiFonte
Edificio di nuova costruzioneRequisiti minimi sull'intero edificio (metodo dell'edificio di riferimento) e quota minima di rinnovabiliDM 28 ottobre 2025; D.Lgs 199/2021, art. 26
Ristrutturazione importante di primo livelloRequisiti sull'intero edificio, coefficiente di prestazione e rinnovabiliDM 26 giugno 2015, agg. DM 28 ottobre 2025; D.Lgs 199/2021
Ristrutturazione di secondo livelloRequisiti sui componenti e sugli impianti oggetto dell'interventoDM 26 giugno 2015, agg. DM 28 ottobre 2025
Riqualificazione o sostituzione del generatoreRendimento minimo del generatore e sistema di regolazioneDM 26 giugno 2015; D.Lgs 192/2005
Terziario, impianti oltre 290 kWSistema di automazione e controllo (BACS) almeno in classe BDM 28 ottobre 2025 (UNI EN ISO 52120-1)

La distinzione tra ristrutturazione importante di primo o secondo livello dipende dalla quota di superficie disperdente interessata e dal rifacimento dell'impianto. È un confine che conviene chiarire prima di depositare il progetto, perché sposta di parecchio i costi. Una diagnosi energetica fatta a monte evita sorprese in corso d'opera.

Quanta energia rinnovabile serve garantire?

Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni rilevanti con titolo edilizio dal 13 giugno 2022, le fonti rinnovabili devono coprire il 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento (D.Lgs 199/2021, Allegato III).

È l'obbligo che, nella pratica, spinge verso pompa di calore e solare: sono le tecnologie con cui quella quota si raggiunge senza acrobazie. Il progettista inserisce i calcoli nella relazione tecnica prevista dal D.Lgs 192/2005 e ne trasmette copia al GSE, che monitora il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili (D.Lgs 199/2021, art. 26).

Come arriviamo pronti ai requisiti 2026?

Ci arriviamo pronti mettendo la verifica normativa prima della scelta della macchina. Su un intervento leggiamo cosa scatta - nuovo, ristrutturazione di primo o secondo livello, sostituzione - poi la quota di rinnovabili da coprire, poi i terminali e l'involucro che rendono efficace la bassa temperatura. È il lavoro che facciamo con la consulenza energetica, a fianco del progettista.

I requisiti non si esauriscono al collaudo. Un impianto a bassa temperatura rende come previsto solo se resta regolato: temperature di mandata corrette, curve climatiche tarate, sistema di controllo che lavora davvero. Per questo lo teniamo in efficienza con la manutenzione a canone: spesa annua nota in anticipo, interventi programmati e assistenza in caso di guasto con tempi concordati. Per gli edifici del terziario, dove i BACS diventano un requisito, è il modo per non perdere per strada l'efficienza che hai pagato in fase di progetto.

Domande frequenti

Cosa prevede il DM 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi?

Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna gli allegati del decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 e si applica ai nuovi interventi con titolo abilitativo dal 3 giugno 2026. Introduce criteri aggiornati su ponti termici, requisiti degli impianti termici, sistemi di automazione e controllo (BACS) e infrastrutture di ricarica elettrica (DM 28 ottobre 2025).

Quando scattano i requisiti minimi per un impianto?

I requisiti minimi scattano su edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, con un livello di verifica crescente in base al peso dell'intervento. Anche la sola sostituzione del generatore richiede il rispetto dei rendimenti minimi e della regolazione previsti dal decreto requisiti minimi (D.Lgs 192/2005; DM 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025).

I requisiti minimi obbligano a installare una pompa di calore a bassa temperatura?

No. I requisiti minimi non impongono un terminale o una macchina specifica. Fissano prestazioni ed efficienza e, tramite il D.Lgs 199/2021, una quota minima di rinnovabili: nella pratica questo rende la pompa di calore la scelta più frequente, e una pompa di calore rende di più con acqua di mandata a bassa temperatura (ENEA).

Quanta energia rinnovabile deve coprire un edificio nuovo?

Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni rilevanti con titolo edilizio dal 13 giugno 2022, le fonti rinnovabili devono coprire il 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento (D.Lgs 199/2021, Allegato III).

Cosa cambia per il terziario con i BACS dal 2026?

Per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, i requisiti 2026 richiedono sistemi di automazione e controllo (BACS) almeno in classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1. È il livello che permette regolazione e monitoraggio continui dei consumi (DM 28 ottobre 2025).

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo gestionale: cosa cambia, per chi decide, sul conto a fine anno.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08.

Fonti

  1. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, DM 28 ottobre 2025 - aggiornamento del decreto 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, consultato 2026-09-23, gazzettaufficiale.it
  2. Presidenza della Repubblica, D.Lgs 192/2005, prestazione energetica nell'edilizia, normattiva.it
  3. Presidenza della Repubblica, D.Lgs 199/2021, Allegato III - obbligo di fonti rinnovabili negli edifici, gazzettaufficiale.it
  4. Parlamento europeo e Consiglio, Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD IV), eur-lex.europa.eu
  5. ENEA, Tecnologie ed etichetta energetica per il riscaldamento, consultato 2026-09-23, efficienzaenergetica.enea.it

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza tecnica o di progetto. Riferimenti normativi verificati sulle fonti primarie alla data di aggiornamento; le verifiche di conformità di un intervento restano di competenza del progettista abilitato. I valori di temperatura e rendimento sono indicativi e vanno dimensionati sul singolo edificio.

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