Cosa sono i requisiti minimi degli impianti e chi li fissa?
I requisiti minimi sono le prestazioni energetiche che un edificio e i suoi impianti termici devono garantire quando si costruisce o si ristruttura. Li fissa il cosiddetto decreto requisiti minimi, il DM 26 giugno 2015, all'interno della cornice del D.Lgs 192/2005, la norma quadro italiana sulla prestazione energetica degli edifici (D.Lgs 192/2005).
In pratica il progettista confronta l'edificio reale con un edificio di riferimento: stessa geometria, ma involucro e impianti con parametri fissati per legge. Se l'edificio reale non raggiunge quei parametri, l'intervento non è a norma. Il metodo vale per l'involucro come per la parte impiantistica: rendimenti dei generatori, regolazione, isolamento delle reti.
Non è un tema solo da progettisti. Per chi gestisce un immobile, i requisiti minimi decidono cosa si può e non si può fare in un intervento, e con quale investimento. Se un termine non ti è familiare, lo trovi nel glossario.
Cosa cambia con i requisiti minimi 2026?
Dal 2026 i requisiti minimi hanno un aggiornamento importante. Il DM 28 ottobre 2025 sostituisce gli allegati del decreto del 26 giugno 2015 e si applica ai nuovi interventi con titolo abilitativo dal 3 giugno 2026. Introduce criteri aggiornati su ponti termici, requisiti degli impianti termici, sistemi di automazione e controllo (BACS) e infrastrutture di ricarica elettrica (DM 28 ottobre 2025).
Sul terziario il cambiamento è concreto. Per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, il decreto richiede sistemi di automazione e controllo almeno in classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1: il livello che permette regolazione e monitoraggio continui dei consumi (DM 28 ottobre 2025). Sul tema abbiamo un approfondimento dedicato su VMC, BACS e regolazione.
L'aggiornamento completa l'attuazione della direttiva europea sulla prestazione energetica. La nuova direttiva EPBD IV (2024/1275) spinge verso edifici a emissioni zero e verso il progressivo abbandono delle caldaie a combustibili fossili, ma il recepimento italiano dei suoi passaggi più stringenti è ancora in corso: alcune scadenze andranno lette quando i decreti attuativi saranno pubblicati (Direttiva UE 2024/1275).
Perché la bassa temperatura diventa centrale?
La bassa temperatura diventa centrale perché i requisiti minimi, uniti all'obbligo di rinnovabili, spingono verso la pompa di calore, e la pompa di calore rende di più quando lavora con acqua di mandata a bassa temperatura. Secondo l'ENEA, più bassa è la temperatura di mandata, più alto è il rendimento della macchina: il COP nominale si misura infatti con acqua a 35 gradi (ENEA).
È qui che il ragionamento si ribalta rispetto alla vecchia caldaia. Con un generatore a combustibile la temperatura di mandata alta non pesava sul rendimento; con la pompa di calore sì. Progettare a bassa temperatura significa terminali più estesi - pannelli radianti, ventilconvettori dimensionati bene - e un edificio ben isolato, così l'impianto lavora dolce e consuma meno. È la logica dietro tanti nostri interventi di consulenza energetica.
Quando scattano i requisiti: nuovo, ristrutturazioni, sostituzione?
I requisiti minimi non si applicano tutti allo stesso modo. Il livello di verifica cresce con il peso dell'intervento: massimo sul nuovo e sulle ristrutturazioni importanti, più circoscritto sulla sostituzione di un singolo componente. Ma anche la sola sostituzione del generatore chiede il rispetto di rendimenti minimi e della regolazione (D.Lgs 192/2005; DM 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025).
| Intervento | Requisito applicabile agli impianti | Fonte |
|---|---|---|
| Edificio di nuova costruzione | Requisiti minimi sull'intero edificio (metodo dell'edificio di riferimento) e quota minima di rinnovabili | DM 28 ottobre 2025; D.Lgs 199/2021, art. 26 |
| Ristrutturazione importante di primo livello | Requisiti sull'intero edificio, coefficiente di prestazione e rinnovabili | DM 26 giugno 2015, agg. DM 28 ottobre 2025; D.Lgs 199/2021 |
| Ristrutturazione di secondo livello | Requisiti sui componenti e sugli impianti oggetto dell'intervento | DM 26 giugno 2015, agg. DM 28 ottobre 2025 |
| Riqualificazione o sostituzione del generatore | Rendimento minimo del generatore e sistema di regolazione | DM 26 giugno 2015; D.Lgs 192/2005 |
| Terziario, impianti oltre 290 kW | Sistema di automazione e controllo (BACS) almeno in classe B | DM 28 ottobre 2025 (UNI EN ISO 52120-1) |
La distinzione tra ristrutturazione importante di primo o secondo livello dipende dalla quota di superficie disperdente interessata e dal rifacimento dell'impianto. È un confine che conviene chiarire prima di depositare il progetto, perché sposta di parecchio i costi. Una diagnosi energetica fatta a monte evita sorprese in corso d'opera.
Quanta energia rinnovabile serve garantire?
Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni rilevanti con titolo edilizio dal 13 giugno 2022, le fonti rinnovabili devono coprire il 60% dei consumi per l'acqua calda sanitaria e il 60% della somma dei consumi per acqua calda, riscaldamento e raffrescamento (D.Lgs 199/2021, Allegato III).
È l'obbligo che, nella pratica, spinge verso pompa di calore e solare: sono le tecnologie con cui quella quota si raggiunge senza acrobazie. Il progettista inserisce i calcoli nella relazione tecnica prevista dal D.Lgs 192/2005 e ne trasmette copia al GSE, che monitora il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili (D.Lgs 199/2021, art. 26).
Come arriviamo pronti ai requisiti 2026?
Ci arriviamo pronti mettendo la verifica normativa prima della scelta della macchina. Su un intervento leggiamo cosa scatta - nuovo, ristrutturazione di primo o secondo livello, sostituzione - poi la quota di rinnovabili da coprire, poi i terminali e l'involucro che rendono efficace la bassa temperatura. È il lavoro che facciamo con la consulenza energetica, a fianco del progettista.
I requisiti non si esauriscono al collaudo. Un impianto a bassa temperatura rende come previsto solo se resta regolato: temperature di mandata corrette, curve climatiche tarate, sistema di controllo che lavora davvero. Per questo lo teniamo in efficienza con la manutenzione a canone: spesa annua nota in anticipo, interventi programmati e assistenza in caso di guasto con tempi concordati. Per gli edifici del terziario, dove i BACS diventano un requisito, è il modo per non perdere per strada l'efficienza che hai pagato in fase di progetto.