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DM 28 ottobre 2025

Aggiornamento dei requisiti minimi di prestazione energetica

In vigore dal 3 giugno 2026 Nazionale Obbligo di legge
Titolo ufficiale
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025 - Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Pubblicazione
GU Serie Generale n. 283 del 5 dicembre 2025 · ELI 2025/12/05/25A06487
Stato di efficacia
In vigore dal 3 giugno 2026
Attuazione italiana
Aggiorna gli Allegati 1 e 2 del DM 26 giugno 2015
Si applica a
Ultima verifica
27 luglio 2026, su fonte primaria

Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti

Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.

Allegati 1 e 2Nuovi requisiti minimi

Il decreto sostituisce integralmente gli allegati del decreto 26 giugno 2015, aggiornando i criteri su ponti termici, requisiti degli impianti, sistemi di automazione e controllo (BACS) e infrastrutture di ricarica elettrica. Per i titoli abilitativi richiesti fino al 2 giugno 2026 restano valide le regole precedenti.

Requisiti degli impianti - BACSBACS di classe B obbligatori oltre 290 kW nel terziario

Per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW è obbligatorio un sistema di automazione e controllo (BACS) almeno di classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1. L'obbligo, prima riferito alle sole nuove costruzioni, si estende a ristrutturazioni e riqualificazioni per i titoli abilitativi richiesti dal 3 giugno 2026, con tempo di ritorno dell'investimento inferiore a 6 anni al netto degli incentivi disponibili.

Testo integrale e vigente · fonte ufficiale, identificativo ELI 2025/12/05/25A06487www.gazzettaufficiale.it
Copia di archivio → web.archive.org

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale. Per ogni decisione fa fede il testo pubblicato sulla fonte ufficiale.

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