DM 28 ottobre 2025
Aggiornamento dei requisiti minimi di prestazione energetica
- Titolo ufficiale
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025 - Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
- Pubblicazione
- GU Serie Generale n. 283 del 5 dicembre 2025 · ELI 2025/12/05/25A06487
- Stato di efficacia
- In vigore dal 3 giugno 2026
- Attuazione italiana
- Aggiorna gli Allegati 1 e 2 del DM 26 giugno 2015
- Si applica a
- Ultima verifica
- 27 luglio 2026, su fonte primaria
Estratto - disposizioni rilevanti per gli impianti
Riportiamo le disposizioni che riguardano gli impianti termici e di climatizzazione. Il testo integrale e vigente è disponibile sulla fonte ufficiale indicata in fondo.
Allegati 1 e 2Nuovi requisiti minimi
Il decreto sostituisce integralmente gli allegati del decreto 26 giugno 2015, aggiornando i criteri su ponti termici, requisiti degli impianti, sistemi di automazione e controllo (BACS) e infrastrutture di ricarica elettrica. Per i titoli abilitativi richiesti fino al 2 giugno 2026 restano valide le regole precedenti.
Requisiti degli impianti - BACSBACS di classe B obbligatori oltre 290 kW nel terziario
Per gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW è obbligatorio un sistema di automazione e controllo (BACS) almeno di classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1. L'obbligo, prima riferito alle sole nuove costruzioni, si estende a ristrutturazioni e riqualificazioni per i titoli abilitativi richiesti dal 3 giugno 2026, con tempo di ritorno dell'investimento inferiore a 6 anni al netto degli incentivi disponibili.
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