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Transizione 5.0 o iperammortamento: quale incentivo per gli impianti dell'impresa?

Se stai valutando un investimento in impianti o efficienza per la tua impresa, la scelta oggi non è più fra Transizione 5.0 e iperammortamento: la prima è chiusa ai nuovi progetti dal 2026. Vediamo cosa è cambiato, come funziona l'iperammortamento e quando conviene guardare al Conto Termico, con le fonti in chiaro.

Cosa è cambiato nel 2026: Transizione 5.0 è ancora attiva?

Transizione 5.0 non è più accessibile per nuove domande dal 1 gennaio 2026: la misura è stata sostituita dall'iperammortamento della Legge di Bilancio 2026 e le risorse risultano esaurite (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 2026). Resta la coda di fruizione delle prenotazioni 2024-2025 già confermate dal GSE, con il credito da usare in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. Per un investimento nuovo, oggi il riferimento è un altro.

Il punto pratico è questo: se un'impresa ci chiede oggi con quale incentivo abbattere il costo di un impianto, la risposta non parte più dal 5.0. Chi aveva prenotato nel 2025 e c'è rientrato completa la sua pratica; chi parte adesso guarda all'iperammortamento e, per certi interventi termici, al Conto Termico. È un cambio di regime, non un semplice ritocco di aliquote.

Con la conversione del decreto fiscale (Legge 22 maggio 2026, n. 88, che converte il DL 38/2026) è stato riconosciuto alle imprese "esodate", cioè con prenotazione 2025 rimasta senza copertura per esaurimento dei fondi, un credito pari all'89,77% di quello originariamente richiesto, entro un limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, sempre in compensazione entro fine 2026. È una coda, non una riapertura. Le norme citate le trovi nella nostra sezione normativa.

Cos'era Transizione 5.0 e perché riguardava gli impianti?

Transizione 5.0 era un credito d'imposta per progetti di innovazione che riducevano in modo misurabile i consumi energetici dei processi e delle strutture produttive, incluso l'efficientamento degli impianti e della climatizzazione dei siti (art. 38 DL 19/2024). Il tratto distintivo era il vincolo di risultato: l'agevolazione premiava un risparmio energetico documentato, non il semplice acquisto di una macchina nuova.

Per chi gestisce edifici produttivi era interessante proprio per questo. Un intervento sulla climatizzazione dei siti, se dimostrava un taglio dei consumi, poteva rientrare. È la logica che in parte sopravvive nell'uplift energetico dell'iperammortamento: l'efficienza, non solo la tecnologia, resta la leva che alza il beneficio. La scheda completa, con lo stato aggiornato, è nella pagina Transizione 5.0 delle nostre risorse.

Come funziona l'iperammortamento 2026 per gli impianti?

L'iperammortamento è una maggiorazione del costo del bene deducibile ai fini IRES o IRPEF, non un credito d'imposta: dal 2026 sostituisce Transizione 4.0 e 5.0. La maggiorazione è a scaglioni: +180% fino a 2,5 milioni di euro di investimento, +100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, +50% oltre 10 e fino a 20 milioni (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025). Vale per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Maggiorazione del costo deducibile, per scaglione di investimento +180% fino a 2,5 mln EUR +100% oltre 2,5 e fino a 10 mln EUR +50%
Maggiorazione per scaglione di investimento. Il terzo scaglione (+50%) vale oltre 10 e fino a 20 milioni di euro. Fonte: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Aliquote da verificare sulla fonte ufficiale.

Il funzionamento è diverso da un credito d'imposta: non recuperi una somma in compensazione, ma deduci un costo maggiorato lungo il piano di ammortamento del bene. Serve una comunicazione al GSE (piattaforma operativa dal 12 giugno 2026), una perizia tecnica asseverata e una certificazione contabile: procedura, termini e documenti sono fissati dal decreto attuativo MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, pubblicato l'11 giugno 2026. Per gli investimenti in autoproduzione da rinnovabili per autoconsumo, il dimensionamento elettrico va entro il 105% del fabbisogno.

Al 22 giugno 2026 risultavano presentate circa 3.100 comunicazioni preventive per un valore vicino a 1,1 miliardi di euro (dati GSE riportati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy). È un dato di contesto utile: la misura è viva e usata, ma essendo un'agevolazione fiscale, non un fondo a sportello, non c'è la corsa al click day che aveva segnato la coda del 5.0.

Transizione 5.0 e iperammortamento a confronto: cosa cambia davvero?

La differenza più grande non è l'aliquota, ma la natura dell'agevolazione e il fatto che una delle due, oggi, non sia più attivabile. Il 5.0 dava un credito d'imposta, spendibile in compensazione; l'iperammortamento dà una deduzione fiscale maggiorata, che si recupera nel tempo lungo l'ammortamento. Qui sotto il confronto, letto con l'occhio di chi deve decidere un investimento.

Transizione 5.0 (storico) e iperammortamento 2026 a confronto. Confronto qualitativo, da verificare sulla fonte ufficiale.
AspettoTransizione 5.0Iperammortamento 2026
StatoChiuso ai nuovi progetti dal 2026, risorse esauriteAttivo per investimenti fino al 30 settembre 2028
Tipo di beneficioCredito d'imposta in compensazione (F24)Maggiorazione del costo deducibile (IRES/IRPEF)
EntitàPercentuale sul risparmio energetico dimostratoDal +180% al +50% per scaglione di investimento
VincoloRiduzione misurabile dei consumiBeni 4.0; uplift per l'efficienza energetica
AdempimentiPrenotazione e completamento al GSEComunicazione al GSE, perizia, certificazione contabile
Riferimentoart. 38 DL 19/2024L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)

Tradotto per chi decide: il 5.0 lo si nomina per completare una pratica avviata o per capire la logica dell'uplift energetico, non per un progetto nuovo. Per un investimento che parte adesso, il confronto reale è fra iperammortamento e, sui soli interventi termici, il Conto Termico.

E il Conto Termico 3.0: quando conviene di più per l'impresa?

Per la sostituzione del generatore con una pompa di calore ad alta efficienza, o per l'involucro, spesso il canale più diretto non è l'iperammortamento ma il Conto Termico 3.0 del GSE: un incentivo in conto capitale con copertura media fino al 65% della spesa ammissibile, aperto anche alle imprese (D.M. 7 agosto 2025). Erogazione in denaro a lavori conclusi, non deduzione lungo l'ammortamento.

La regola pratica che seguiamo: sui beni strumentali nuovi 4.0 e sull'autoproduzione da rinnovabili per autoconsumo guardiamo all'iperammortamento; sulla pura sostituzione del generatore termico guardiamo prima al Conto Termico, perché il rimborso in conto capitale arriva subito ed è semplice da quantificare. La scelta dipende dal tipo di bene, dall'importo e dal profilo fiscale. Il dettaglio lo trovi nell'articolo dedicato al Conto Termico 3.0 per le imprese.

Come scegliere l'incentivo per un investimento in impianti?

La domanda giusta non è "quale incentivo prendo", ma "che tipo di intervento sto facendo e con quale tempistica di rientro". Un conto capitale come il Conto Termico libera cassa subito; una deduzione come l'iperammortamento agisce lungo gli anni dell'ammortamento e conviene a chi ha imponibile da abbattere. Sono due orologi diversi, e la scelta segue quello che serve all'impresa.

C'è una terza strada, che con l'iperammortamento non si sovrappone: se l'impianto lo compri con un finanziamento bancario o in leasing, la Nuova Sabatini (art. 2 del DL 69/2013) aggiunge un contributo del MIMIT calcolato sugli interessi, su un finanziamento da 20.000 a 4 milioni di euro fino a cinque anni. La Legge di Bilancio 2026 l'ha rifinanziata con 650 milioni di euro per il 2026 e il 2027 e lo sportello prenota in ordine cronologico, fino a esaurimento: è l'unica delle tre che premia chi si muove presto. Le regole di cumulo con l'agevolazione fiscale vanno verificate caso per caso, con il proprio commercialista.

Nel nostro lavoro il metodo è semplice: prima definiamo l'intervento sull'impianto sul piano tecnico (cosa si sostituisce, che risparmio atteso, che perizia serve), poi il commercialista dell'impresa incrocia il profilo fiscale con l'incentivo più efficiente. L'errore che vediamo più spesso è partire dall'incentivo e piegargli addosso l'intervento: si finisce per fare la cosa sbagliata pur di agganciare un bonus. Se vuoi capire quanto pesa oggi un impianto inefficiente, puoi stimare il costo di un fermo impianto.

La parte di analisi e di dossier, con perizia e comunicazioni, è quella che seguiamo insieme all'impresa nella nostra consulenza su efficienza e incentivi. Per gli interventi sugli impianti dell'impresa, la cornice completa è nel servizio dedicato agli incentivi per le imprese.

Dopo l'investimento: chi gestisce l'impianto nel tempo?

Un incentivo abbatte il costo del giorno zero, ma il valore di un impianto efficiente si misura sugli anni: un generatore nuovo mal manutenuto perde il rendimento che ha giustificato l'investimento. È la parte meno visibile e quella che decide se il risparmio atteso si realizza davvero. Il beneficio fiscale non tiene tarato un impianto: lo fa la gestione.

Noi gestiamo gli impianti a canone: manutenzione programmata e interventi in caso di guasto con tempi concordati, spesa annua nota in anticipo. Per un'impresa che ha appena investito in efficienza, è il modo per proteggere il rendimento su cui ha contato quando ha scelto l'incentivo. È quello di cui ci occupiamo con la manutenzione a canone: continuità, efficienza mantenuta nel tempo e budget prevedibile.

Domande frequenti

Transizione 5.0 è ancora attiva nel 2026?

No, non per nuove domande. Dal 1 gennaio 2026 il credito d'imposta Transizione 5.0 è chiuso ai nuovi progetti, sostituito dall'iperammortamento della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), e le risorse risultano esaurite. Resta la coda di fruizione delle prenotazioni 2024-2025 già confermate dal GSE, con il credito in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026. Per i nuovi interventi sugli impianti oggi si guarda all'iperammortamento. Da verificare sulla fonte ufficiale.

Come funziona l'iperammortamento 2026 per gli impianti dell'impresa?

L'iperammortamento è una maggiorazione del costo del bene deducibile ai fini IRES o IRPEF, non un credito d'imposta: dal 2026 sostituisce Transizione 4.0 e 5.0. La maggiorazione è a scaglioni, dal +180% fino a 2,5 milioni di euro di investimento, al +100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, al +50% oltre 10 e fino a 20 milioni (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025). Vale per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con comunicazione al GSE, perizia asseverata e certificazione contabile. Se un intervento sugli impianti rientra tra i beni agevolabili lo valutiamo insieme. Da verificare sulla fonte ufficiale.

Quale incentivo conviene per un investimento in impianti dell'impresa?

Dipende dall'intervento. Per un investimento in beni strumentali nuovi 4.0 o in autoproduzione da rinnovabili per autoconsumo, oggi il canale è l'iperammortamento (deduzione IRES o IRPEF lungo l'ammortamento). Per la sostituzione del generatore con una pompa di calore, o per l'involucro, può convenire il Conto Termico 3.0 del GSE, in conto capitale fino al 65%. I due, sul medesimo intervento, di norma non si sommano: si sceglie il canale più efficiente caso per caso, con il proprio commercialista. Da verificare sulla fonte ufficiale.

Iperammortamento e Conto Termico 3.0 sono cumulabili sullo stesso intervento?

Sul medesimo intervento, di norma no: un incentivo in conto capitale come il Conto Termico non si somma a un'agevolazione fiscale sul costo dello stesso bene. Si valuta quale canale conviene di più, in base al tipo di bene, all'importo e al profilo fiscale dell'impresa. Non è consulenza fiscale: la verifica va fatta caso per caso con il proprio professionista e sulla fonte ufficiale GSE.

Fino a quando si può usare l'iperammortamento 2026?

L'iperammortamento vale per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025). La deduzione si recupera in dichiarazione, IRES o IRPEF, lungo il piano di ammortamento del bene, dopo la comunicazione al GSE. Non è una misura a click day: è un'agevolazione fiscale automatica, purché rispettati requisiti, perizia e certificazione. Aliquote e requisiti vanno verificati con il proprio professionista sulla fonte ufficiale.

Cos'era il credito d'imposta Transizione 5.0?

Transizione 5.0 era un credito d'imposta per progetti di innovazione con riduzione misurabile dei consumi energetici dei processi e delle strutture produttive, incluso l'efficientamento degli impianti e della climatizzazione dei siti (art. 38 DL 19/2024). Premiava gli interventi che producevano un risparmio energetico documentato. Dal 2026 è sostituita dall'iperammortamento. Da verificare sulla fonte ufficiale.

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo gestionale: cosa cambia, per chi decide, sul conto a fine anno.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08. Questo articolo non costituisce consulenza fiscale: la scelta dell'incentivo va fatta con il proprio commercialista.

Fonti

  1. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento, consultato 2026-07-03, mimit.gov.it
  2. Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), Gazzetta Ufficiale, gazzettaufficiale.it
  3. art. 38 DL 19/2024 (Transizione 5.0), Gazzetta Ufficiale, gazzettaufficiale.it
  4. Legge 22 maggio 2026, n. 88 (conv. DL 38/2026), Normattiva, normattiva.it
  5. GSE, Conto Termico 3.0 - D.M. 7 agosto 2025, gazzettaufficiale.it

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza fiscale, tecnica o di progetto. Aliquote, massimali, stato e requisiti degli incentivi cambiano nel tempo e vanno verificati sulla fonte ufficiale (MIMIT, GSE, Agenzia delle Entrate) e con il proprio professionista. Gli importi sono indicativi e riferiti all'anno in corso.

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