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Teleriscaldamento a Milano: come funziona in un condominio

In un condominio allacciato al teleriscaldamento la caldaia non c'è, e molti pensano che non ci sia più niente da gestire. Invece un impianto resta, con i suoi obblighi e i suoi costi. Vediamo come arriva il calore, dove finisce la competenza dell'operatore di rete, cosa resta al condominio e cosa dicono le regole ARERA.

Come funziona il teleriscaldamento in un condominio?

Il calore arriva già prodotto. A2A Calore e Servizi, che gestisce il teleriscaldamento a Milano, descrive il servizio così: l'energia prodotta o recuperata nelle centrali viaggia sotto forma di acqua calda o surriscaldata in una doppia tubazione interrata, una di mandata e una di ritorno, e in edificio la caldaia è sostituita da uno scambiatore che trasferisce il calore all'impianto interno, producendo anche l'acqua calda sanitaria.

Lo scambiatore di calore sta nella sottostazione d'utenza, dentro l'edificio. L'acqua della rete e quella dei termosifoni non si mescolano: sono due circuiti separati, il primario della rete e il secondario del condominio. Cos'è il servizio in generale lo trovi nella voce di glossario sul teleriscaldamento.

Dove finisce la rete e dove comincia il condominio?

Al punto di consegna, che non coincide per forza con la sottostazione. Nelle condizioni generali di fornitura di A2A Calore e Servizi per le aree di Milano e Bergamo (edizione dicembre 2022) il punto di consegna è il confine fra proprietà pubblica e privata e segna il limite di competenza del fornitore, a prescindere da dove si trovino contatore, dispositivi di regolazione o sottostazione.

Le stesse condizioni dicono che il punto di consegna separa gli impianti del fornitore da quelli del cliente, con le relative responsabilità e gli oneri di gestione e manutenzione (art. 5). Restano in ogni caso del fornitore gli apparecchi di misura e i dispositivi di regolazione e limitazione dei parametri contrattuali, anche se installati a valle. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del cliente è a carico del cliente (art. 6).

Ogni contratto può avere le sue particolarità, e le condizioni che abbiamo letto sono anteriori alla nuova regolazione ARERA in vigore dal 2026. Prima di decidere chi deve intervenire, conviene rileggere il contratto del proprio condominio.

Cosa resta da gestire al condominio?

Tutto l'impianto a valle del punto di consegna che non è del fornitore: circuito secondario, pompe, valvole, regolazione del condominio, tubazioni e termosifoni, più l'eventuale produzione di acqua calda sanitaria. Le condizioni A2A chiedono al cliente di mantenere questi impianti in modo che non alterino i parametri di fornitura e di rispettare la temperatura massima di ritorno.

Il ritorno è il punto su cui un condominio incide davvero. Le stesse condizioni legano la potenza resa disponibile alla differenza fra mandata e ritorno, e se l'acqua torna più calda del massimo previsto il fornitore non risponde del mancato rispetto dei parametri contrattuali (art. 6). Un impianto interno bilanciato è quindi anche una tutela del condominio. E ogni modifica agli impianti collegati alla rete richiede il benestare del fornitore e la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/2008.

Resta anche l'impianto termico in senso di legge. Per il DPR 74/2013 c'è un responsabile dell'impianto, che può delegare a un terzo, e gli impianti alimentati da teleriscaldamento con sottostazione oltre 10 kW hanno un controllo di efficienza energetica ogni 4 anni (allegato A).

Come si misura e si divide la spesa?

In due livelli. Il D.Lgs 102/2014, all'art. 9, comma 5, chiede per l'edificio allacciato a una rete di teleriscaldamento un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore o del punto di fornitura, a cura di chi esercita l'attività di misura. Dentro il condominio chiede sotto-contatori o sistemi di contabilizzazione per ogni unità, a cura del proprietario, dove è tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.

La spesa si divide come in un riscaldamento centralizzato: almeno il 50% va attribuito agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Come si leggono i dispositivi sui termosifoni lo spieghiamo in come si leggono i ripartitori di calore, e come si impostano quote e criteri in ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio. Nelle condizioni A2A la fatturazione è di norma mensile, sulle letture dei contatori.

Cosa dicono le regole ARERA su contratto e recesso?

Che il condominio è un utente a tutti gli effetti e può recedere. La delibera ARERA 546/2025/R/tlr, in vigore dal 1 gennaio 2026, include fra gli utenti le utenze condominiali e riconosce il diritto di recedere in qualunque momento, con un mese di preavviso, chiedendo la disattivazione o lo scollegamento.

Gli esercenti non possono prevedere penali per il recesso, e disattivazione e scollegamento non si pagano. Restano gli eventuali corrispettivi di salvaguardia già previsti nei contratti firmati prima del 2026 per recuperare i costi di allacciamento; con il recesso semplificato, che richiede la relazione di un tecnico abilitato su un impianto alternativo più efficiente, il loro periodo massimo scende a tre anni. Le regole sul recesso non si applicano sopra i 1.200 kW di potenza contrattuale.

Lasciare la rete è una decisione di assemblea che cambia l'impianto: servirebbe una nuova centrale o un altro sistema, e il confronto va fatto sui numeri del condominio.

A chi rivolgersi, e per cosa?

Per la fornitura e per tutto ciò che sta a monte del punto di consegna, all'operatore di rete, che per Milano ha un suo pronto intervento. Per l'impianto del condominio, al manutentore o al terzo responsabile che l'amministratore ha incaricato.

Sull'impianto interno lavoriamo come su una centrale: conduzione, manutenzione del circuito secondario, bilanciamento e controllo delle temperature di ritorno, dentro un contratto di manutenzione a canone. Come funziona la delega lo raccontiamo nella pagina sul terzo responsabile; se l'impianto è da rimettere in ordine a inizio stagione, c'è la checklist pre-stagione per il condominio.

Domande frequenti

Chi gestisce la sottostazione del teleriscaldamento?

Dipende dal contratto. Nelle condizioni generali di A2A per Milano e Bergamo il confine è il punto di consegna, fra proprietà pubblica e privata, e non la sottostazione: gli impianti a valle sono del cliente e la loro manutenzione è a suo carico. Restano del fornitore i contatori e i dispositivi di regolazione e limitazione dei parametri contrattuali, anche se installati a valle.

Chi paga la manutenzione dell'impianto in un condominio con teleriscaldamento?

Il condominio, per gli impianti che gli appartengono. Le condizioni A2A per Milano e Bergamo mettono a carico del cliente la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suoi impianti, perché non alterino i parametri di fornitura. L'operatore mantiene la rete, i misuratori e i propri dispositivi. Il contratto del singolo condominio può precisare il confine.

Il condominio può staccarsi dal teleriscaldamento?

Sì. La delibera ARERA 546/2025/R/tlr, in vigore dal 2026, riconosce all'utente, condomini compresi, il diritto di recedere in qualunque momento con un mese di preavviso, vieta le penali e rende gratuiti disattivazione e scollegamento. Possono restare corrispettivi di salvaguardia previsti da contratti anteriori al 2026. Sopra i 1.200 kW di potenza contrattuale queste regole non si applicano.

Con il teleriscaldamento servono i ripartitori di calore?

Di regola sì. Il D.Lgs 102/2014, art. 9, comma 5, chiede anche nei condomini allacciati a una rete di teleriscaldamento sotto-contatori o sistemi di contabilizzazione per ogni unità, dove tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi, e il riparto con almeno il 50% della spesa attribuito agli effettivi prelievi di energia termica.

Ogni quanto si controlla un impianto allacciato al teleriscaldamento?

Il DPR 74/2013, allegato A, prevede per gli impianti alimentati da teleriscaldamento con sottostazione di scambio oltre 10 kW un controllo di efficienza energetica ogni 4 anni. È distinto dalla manutenzione dell'impianto interno, che segue le istruzioni dei costruttori e le esigenze del condominio. Il responsabile dell'impianto può delegare conduzione e manutenzione a un terzo responsabile.

Chi ha scritto e validato questo articolo

Nicola Davanzo

Autore

Nicola Davanzo

Fondatore di Flow Impianti. Scrive con uno sguardo pratico: cosa puoi fare da solo, cosa lasciare al tecnico, e come tenere l'impianto in salute nel tempo.

Validazione tecnica indipendente

Responsabile Tecnico abilitato (DM 37/08)

I contenuti tecnici sono validati dal Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08.

Fonti

  1. A2A Calore e Servizi, Condizioni generali di fornitura di energia termica da teleriscaldamento - Aree BG e MI, dicembre 2022, artt. 1, 5, 6 e 12, consultato 2026-09-29, a2acaloreservizi.it
  2. A2A Calore e Servizi, Teleriscaldamento: produzione e distribuzione, pagina di servizio, consultata 2026-09-29, a2acaloreservizi.eu
  3. ARERA, Deliberazione 9 dicembre 2025, 546/2025/R/tlr, scheda delibera ARERA 546/2025/R/tlr
  4. Repubblica Italiana, D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102, art. 9, comma 5 (testo vigente), consultato 2026-09-29, normattiva.it; scheda D.Lgs 102/2014
  5. Repubblica Italiana, DPR 16 aprile 2013, n. 74, art. 6 e allegato A, scheda DPR 74/2013

Contenuto informativo a cura di Flow Impianti Srl. Non costituisce consulenza legale o tecnica. Le condizioni citate sono quelle generali pubblicate da A2A per Milano e Bergamo nell'edizione di dicembre 2022: per il singolo condominio fanno fede il contratto di fornitura e la regolazione ARERA vigente. Rete e fornitura sono di competenza dell'operatore.

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